(Accordo - Art. 7)
                             ARTICOLO 7 
 
                     Cooperazione allo sviluppo 
 
1. Le parti riconoscono che la cooperazione allo sviluppo costituisce
un  elemento  determinante  del  loro  partenariato  e   un   fattore
essenziale per la realizzazione degli obiettivi del presente  accordo
stabiliti all'articolo  1.  Tale  cooperazione  puo'  assumere  forme
finanziarie e non finanziarie. 
2. La cooperazione  allo  sviluppo  a  favore  della  cooperazione  e
integrazione economica regionale, prevista dall'accordo  di  Cotonou,
e' attuata in modo da ottimizzare i vantaggi  previsti  del  presente
accordo. I settori di cooperazione e assistenza tecnica sono, se  del
caso, indicati nei singoli capi del presente accordo. La cooperazione
e' realizzata secondo le modalita' previste dal presente , e' oggetto
di una costante verifica e  viene,  se  necessario,  rivista  secondo
quanto previsto dall'articolo 246 del presente accordo. 
3.  I  finanziamenti  della  Comunita'   europea   a   favore   della
cooperazione allo sviluppo tra il CARIFORUM e la  Comunita'  europea,
destinati  a  sostenere  l'attuazione  del  presente  accordo,   sono
effettuati nel rispetto delle  norme  e  delle  pertinenti  procedure
previste dall'accordo di Cotonou, in particolare delle  procedure  di
programmazione del Fondo europeo di sviluppo (FES), e attraverso  gli
appropriati strumenti finanziati dal  bilancio  generale  dell'Unione
europea. In tale contesto il  sostegno  all'attuazione  del  presente
accordo costituisce una delle priorita'. 
4. La Comunita' europea e  gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari,  in
funzione dei rispettivi ruoli  e  delle  rispettive  responsabilita',
prendono tutte le  misure  necessarie  a  garantire  che  le  risorse
destinate ad agevolare le attivita' di cooperazione allo sviluppo  di
cui al presente accordo  vengano  mobilitate,  erogate  e  utilizzate
efficacemente. 
5. Mediante le rispettive politiche e i rispettivi strumenti  per  lo
sviluppo,   gli   Stati   membri   dell'Unione    europea    assumono
collettivamente l'impegno di sostenere le attivita'  di  cooperazione
allo sviluppo a favore della cooperazione  e  integrazione  economica
regionale e dell'attuazione del  presente  accordo  negli  Stati  del
CARIFORUM e  a  livello  regionale,  nel  rispetto  dei  principi  di
complementarita' e di efficacia degli aiuti. 
6. Le parti cooperano al fine di agevolare la partecipazione di altri
donatori disposti a sostenere le attivita' di cooperazione di cui  al
paragrafo  5  e  gli  sforzi  degli  Stati  del  CARIFORUM  volti  al
raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.