ARTICOLO 74 Riesame In vista della progressiva liberalizzazione degli investimenti, le parti riesaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro giuridico per gli investimenti, il contesto degli investimenti e il flusso degli investimenti reciproci coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.