(Accordo - Art. 74)
                             ARTICOLO 74 
 
                               Riesame 
 
In vista della progressiva liberalizzazione  degli  investimenti,  le
parti riesaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente
accordo e successivamente con cadenza periodica, il quadro  giuridico
per gli investimenti, il contesto  degli  investimenti  e  il  flusso
degli investimenti reciproci coerentemente con  gli  impegni  assunti
nel quadro di accordi internazionali.