(Accordo - Art. 76)
                             ARTICOLO 76 
 
                         Accesso al mercato 
 
1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante  la  prestazione
transfrontaliera di servizi, la parte CE e gli  Stati  del  CARIFORUM
firmatari accordano ai servizi e ai prestatori di servizi  dell'altra
parte un trattamento non meno favorevole  di  quello  previsto  dagli
impegni specifici di cui all'allegato IV. 
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, la
parte CE e  gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari  si  astengono  dal
mantenere in vigore o dall'adottare  -  a  livello  regionale  o  per
l'intero territorio - le seguenti misure, salvo  quanto  diversamente
specificato nell'allegato IV: 
a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, siano  esse  sotto
forma di contingenti numerici, monopoli, riconoscimento di prestatori
esclusivi o l'imposizione di una verifica della necessita' economica; 
b) limitazioni  al  valore  complessivo  delle  transazioni  o  delle
attivita'  patrimoniali,  sotto  forma  di  contingenti  numerici   o
mediante l'imposizione di una verifica della necessita' economica; 
c) limitazioni al numero complessivo di imprese  di  servizi  o  alla
produzione totale di servizi, espresse in termini di unita' numeriche
definite sotto forma di contingenti o mediante l'imposizione  di  una
verifica della necessita' economica.