ARTICOLO 76 Accesso al mercato 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto dagli impegni specifici di cui all'allegato IV. 2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare - a livello regionale o per l'intero territorio - le seguenti misure, salvo quanto diversamente specificato nell'allegato IV: a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, siano esse sotto forma di contingenti numerici, monopoli, riconoscimento di prestatori esclusivi o l'imposizione di una verifica della necessita' economica; b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o delle attivita' patrimoniali, sotto forma di contingenti numerici o mediante l'imposizione di una verifica della necessita' economica; c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi, espresse in termini di unita' numeriche definite sotto forma di contingenti o mediante l'imposizione di una verifica della necessita' economica.