ARTICOLO 77 Trattamento nazionale 1. Nei settori per i quali l'allegato IV contiene impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le qualifiche in esso precisate, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari accordano ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in termini di misure che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi, ai loro servizi e prestatori di servizi simili. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ai loro servizi e prestatori di servizi simili. 3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso e' considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari rispetto al trattamento riconosciuto ai servizi o ai prestatori di servizi simili dell'altra parte. 4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non implicano l'obbligo per la parte CE o per gli Stati del CARIFORUM firmatari di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi di cui trattasi.