(Accordo - Art. 77)
                             ARTICOLO 77 
 
                        Trattamento nazionale 
 
1. Nei settori per i quali l'allegato IV contiene impegni in  materia
di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le qualifiche  in
esso precisate, la parte CE  e  gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari
accordano ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra  parte  un
trattamento non meno favorevole di quello accordato,  in  termini  di
misure che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi, ai
loro servizi e prestatori di servizi simili. 
2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono  adempiere
all'obbligo di  cui  al  paragrafo  1  accordando  ai  servizi  e  ai
prestatori di servizi dell'altra  parte  un  trattamento  formalmente
identico o formalmente diverso rispetto a quello  accordato  ai  loro
servizi e prestatori di servizi simili. 
3. Un trattamento  formalmente  identico  o  formalmente  diverso  e'
considerato meno favorevole  qualora  esso  modifichi  le  condizioni
della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi
della parte CE o degli Stati  del  CARIFORUM  firmatari  rispetto  al
trattamento riconosciuto ai servizi o ai prestatori di servizi simili
dell'altra parte. 
4. Gli impegni specifici assunti a norma del  presente  articolo  non
implicano l'obbligo per la parte CE o per  gli  Stati  del  CARIFORUM
firmatari di compensare eventuali  svantaggi  competitivi  intrinseci
derivanti dal carattere  estero  dei  servizi  o  dei  prestatori  di
servizi di cui trattasi.