(Accordo - Art. 8)
                             ARTICOLO 8 
 
                      Priorita' di cooperazione 
 
1. La cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 7  si  concentra
principalmente  nei  settori  di  seguito  elencati  e  ulteriormente
precisati nei singoli capi del presente accordo: 
i) la prestazione di assistenza tecnica per lo sviluppo di  capacita'
umane, giuridiche e istituzionali negli Stati del CARIFORUM  in  modo
che questi ultimi possano  piu'  facilmente  adempiere  agli  impegni
stabiliti dal presente accordo; 
ii) la prestazione di assistenza per lo sviluppo di  capacita'  e  di
strutture istituzionali nel settore della riforma fiscale in modo  da
rafforzare  l'amministrazione  tributaria  e  aumentare  il   gettito
fiscale nella prospettiva di superare la dipendenza dalle  tariffe  e
da altri dazi  e  oneri,  passando  ad  altre  forme  di  imposizione
indiretta; 
iii) la messa a punto di misure di sostegno  volte  a  promuovere  lo
sviluppo del settore privato e  delle  imprese,  in  particolare  dei
piccoli  operatori  economici,  e  a  promuovere  la   competitivita'
internazionale delle aziende  del  CARIFORUM  e  la  diversificazione
delle loro economie; 
iv) la diversificazione delle esportazioni  di  beni  e  servizi  del
CARIFORUM mediante nuovi investimenti e lo sviluppo di nuovi settori; 
v) il potenziamento delle capacita' tecnologiche e di  ricerca  degli
Stati del CARIFORUM, cosi' da agevolare l'elaborazione e il  rispetto
di misure sanitarie e  fitosanitarie,  norme  tecniche  e  norme  del
lavoro   e   di   tutela   dell'ambiente   riconosciute   a   livello
internazionale; 
vi) lo sviluppo di sistemi di innovazione nell'ambito del  CARIFORUM,
compreso lo sviluppo di capacita' tecnologiche; 
vii) il sostegno allo sviluppo  delle  infrastrutture  necessarie  al
commercio negli Stati del CARIFORUM. 
2.  Le  priorita'  della  cooperazione  allo  sviluppo,  cosi'   come
delineate per linee generali al paragrafo 1 e ulteriormente precisate
nei singoli capi del presente accordo,  sono  realizzate  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 7. 
3. Le parti concordano sui vantaggi derivanti da un fondo di sviluppo
regionale, in cui siano rappresentati  gli  interessi  di  tutti  gli
Stati del CARIFORUM, quale strumento per mobilitare e far affluire le
risorse per lo  sviluppo  erogate  dal  FES  e  da  altri  potenziali
donatori nel quadro dell'accordo di partenariato  economico.  A  tale
proposito gli Stati del CARIFORUM si adoperano per  l'istituzione  di
tale fondo entro due anni dalla firma del presente accordo.