ARTICOLO 8 Priorita' di cooperazione 1. La cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 7 si concentra principalmente nei settori di seguito elencati e ulteriormente precisati nei singoli capi del presente accordo: i) la prestazione di assistenza tecnica per lo sviluppo di capacita' umane, giuridiche e istituzionali negli Stati del CARIFORUM in modo che questi ultimi possano piu' facilmente adempiere agli impegni stabiliti dal presente accordo; ii) la prestazione di assistenza per lo sviluppo di capacita' e di strutture istituzionali nel settore della riforma fiscale in modo da rafforzare l'amministrazione tributaria e aumentare il gettito fiscale nella prospettiva di superare la dipendenza dalle tariffe e da altri dazi e oneri, passando ad altre forme di imposizione indiretta; iii) la messa a punto di misure di sostegno volte a promuovere lo sviluppo del settore privato e delle imprese, in particolare dei piccoli operatori economici, e a promuovere la competitivita' internazionale delle aziende del CARIFORUM e la diversificazione delle loro economie; iv) la diversificazione delle esportazioni di beni e servizi del CARIFORUM mediante nuovi investimenti e lo sviluppo di nuovi settori; v) il potenziamento delle capacita' tecnologiche e di ricerca degli Stati del CARIFORUM, cosi' da agevolare l'elaborazione e il rispetto di misure sanitarie e fitosanitarie, norme tecniche e norme del lavoro e di tutela dell'ambiente riconosciute a livello internazionale; vi) lo sviluppo di sistemi di innovazione nell'ambito del CARIFORUM, compreso lo sviluppo di capacita' tecnologiche; vii) il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture necessarie al commercio negli Stati del CARIFORUM. 2. Le priorita' della cooperazione allo sviluppo, cosi' come delineate per linee generali al paragrafo 1 e ulteriormente precisate nei singoli capi del presente accordo, sono realizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 7. 3. Le parti concordano sui vantaggi derivanti da un fondo di sviluppo regionale, in cui siano rappresentati gli interessi di tutti gli Stati del CARIFORUM, quale strumento per mobilitare e far affluire le risorse per lo sviluppo erogate dal FES e da altri potenziali donatori nel quadro dell'accordo di partenariato economico. A tale proposito gli Stati del CARIFORUM si adoperano per l'istituzione di tale fondo entro due anni dalla firma del presente accordo.