(Accordo - Art. 80)
                             ARTICOLO 80 
 
                  Settori interessati e definizioni 
 
1.  Il  presente  capo  si  applica  alle  misure  adottate  a  norma
dell'articolo  60,  paragrafo  5,  dalle  parti  o  dagli  Stati  del
CARIFORUM firmatari in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel
loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori
di  servizi  alle  imprese,  prestatori  di   servizi   contrattuali,
professionisti indipendenti e visitatori di breve durata  per  motivi
professionali. 
2. Ai fini del presente capo si intende per: 
a) "personale chiave": le persone fisiche,  alle  dipendenze  di  una
persona  giuridica  della  parte  CE  o  degli  Stati  del  CARIFORUM
firmatari  che  non  sia  un'organizzazione  senza  fine  di   lucro,
responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione  e
del funzionamento appropriati di una presenza commerciale. 
Il  "personale   chiave"   comprende   i   "visitatori   per   motivi
professionali"  responsabili  della   creazione   di   una   presenza
commerciale e il "personale trasferito all'interno di una societa'". 
Per  "visitatori  per  motivi  professionali"  si  intendono  persone
fisiche che svolgono funzioni superiori  e  sono  responsabili  della
creazione  di  una  presenza   commerciale.   Essi   non   effettuano
transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da  fonti
ubicate rispettivamente nella parte CE o nello  Stato  del  CARIFORUM
firmatario ospitanti. 
Per "personale trasferito all'interno di una societa'"  si  intendono
persone fisiche della parte CE o degli Stati del CARIFORUM  firmatari
che sono alle dipendenze di  una  persona  giuridica  o  socie  della
medesima da almeno un anno  e  che  sono  temporaneamente  trasferite
presso una presenza commerciale nel territorio dell'altra  parte.  La
persona fisica interessata deve  appartenere  a  una  delle  seguenti
categorie. 
1) dirigenti: 
persone che svolgono funzioni superiori all'interno  di  una  persona
giuridica, prevalentemente con compiti  di  gestione  della  presenza
commerciale  sotto  la  supervisione  generale  o  la  direzione,  in
particolare, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti  della
societa' o di soggetti ad essi equiparabili, compresi coloro che: 
i) dirigono la presenza commerciale  oppure  un  dipartimento  o  una
sottodivisione della stessa; 
ii) svolgono compiti di supervisione e  controllo  dell'attivita'  di
altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; 
iii) hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione  o  al
licenziamento   di   personale   o   di   raccomandare    assunzioni,
licenziamenti e altri interventi relativi al personale; 
2) personale specializzato: 
dipendenti di una persona giuridica in  possesso  di  conoscenze  non
comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle  attrezzature
di ricerca, alle tecniche o alla gestione della presenza commerciale.
Nella valutazione di tali conoscenze si terra' conto non  solo  delle
conoscenze relative  specificamente  alla  presenza  commerciale,  ma
anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di
lavoro  o  di  attivita'  che  richiede  una   preparazione   tecnica
specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; 
b) "laureati in tirocinio": persone fisiche della parte  CE  o  degli
Stati del CARIFORUM firmatari che sono alle dipendenze di una persona
giuridica della parte CE  o  dello  Stato  del  CARIFORUM  firmatario
interessato da  almeno  un  anno,  possiedono  un  titolo  di  studio
universitario e sono temporaneamente trasferite presso  una  presenza
commerciale o la societa' madre della persona giuridica in  questione
nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale
o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa(1); 
c) "venditori di servizi alle imprese": persone fisiche  della  parte
CE o  degli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari  che  rappresentano  un
prestatore di servizi della parte CE  o  dello  Stato  del  CARIFORUM
firmatario interessato  e  che  chiedono  l'ingresso  temporaneo  nel
territorio dell'altra parte per trattare  la  vendita  di  servizi  o
concludere accordi  sulla  vendita  di  servizi  per  conto  di  tale
prestatore  di  servizi.  Essi  non  effettuano  vendite  dirette  al
pubblico e non ricevono compensi  da  fonti  ubicate  rispettivamente
nella parte CE o nello Stato del CARIFORUM firmatario ospitanti; 
d) "prestatori di servizi contrattuali": persone fisiche della  parte
CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari che sono alle dipendenze  di
una persona giuridica della parte CE  o  dello  Stato  del  CARIFORUM
firmatario interessato la quale non dispone di  presenza  commerciale
nel territorio dell'altra parte e ha concluso un contratto  in  buona
fede (non tramite agenzia secondo la definizione del codice CPC  872)
con un consumatore finale di quest'ultima parte per  una  prestazione
di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel
territorio di tale parte ai fini  dell'esecuzione  del  contratto  di
prestazione di servizi; 
e) "professionisti indipendenti": persone fisiche della  parte  CE  o
degli Stati del CARIFORUM firmatari che prestano un servizio  e  sono
stabilite in qualita' di lavoratori  autonomi  nel  territorio  della
parte CE o dello Stato  del  CARIFORUM  firmatario  interessato,  non
dispongono di presenza commerciale nel territorio dell'altra parte  e
hanno concluso un  contratto  in  buona  fede  (non  tramite  agenzia
secondo  la  definizione  CPC  872)  con  un  consumatore  finale  di
quest'ultima parte per una prestazione di  servizi  che  richiede  la
loro presenza  temporanea  nel  territorio  di  tale  parte  ai  fini
dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi(2); 
f) "qualifiche": diplomi, certificati e altri titoli,  rilasciati  da
un'autorita'  designata   in   base   a   disposizioni   legislative,
regolamentari o amministrative, i quali certificano il  completamento
di una formazione per l'esercizio di una professione. 
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(1) Alla  presenza  commerciale  ospitante  puo'  essere  imposta  la
presentazione,  per  approvazione  preventiva,  di  un  programma  di
formazione della durata  del  soggiorno  che  dimostri  la  finalita'
formativa  del  soggiorno.  Per  quanto  concerne  Spagna,   Francia,
Germania, Austria e Ungheria, la formazione deve essere collegata  al
titolo di studio universitario di cui l'interessato e' titolare. 
(2) Il contratto per la prestazione di servizi di cui alle lettere d)
ed  e)  deve  essere  conforme  alle   disposizioni   legislative   e
regolamentari e  alle  condizioni  della  parte  o  degli  Stati  del
CARIFORUM firmatari in cui il contratto viene eseguito.