(Accordo - Art. 82)
                             ARTICOLO 82 
 
                  Venditori di servizi alle imprese 
 
Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 o 3 del presente  titolo
e fatte salve le riserve di cui all'allegato IV, la parte  CE  e  gli
Stati del CARIFORUM firmatari consentono l'ingresso  e  il  soggiorno
temporanei dei venditori di  servizi  alle  imprese  per  un  periodo
massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.