ARTICOLO 82 Venditori di servizi alle imprese Nei settori liberalizzati a norma del capo 2 o 3 del presente titolo e fatte salve le riserve di cui all'allegato IV, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari consentono l'ingresso e il soggiorno temporanei dei venditori di servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.