(Accordo - Art. 83)
                             ARTICOLO 83 
 
  Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti 
 
1. La parte CE e gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari  confermano  i
rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma  del  GATS  in
materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di  servizi
contrattuali e dei professionisti indipendenti. 
2. Fatto salvo quanto disposto  dal  paragrafo  1,  nei  sottosettori
elencati di seguito la parte CE autorizza  i  prestatori  di  servizi
contrattuali  degli  Stati  del  CARIFORUM  a  prestare  servizi  nel
territorio dei propri Stati membri mediante la  presenza  di  persone
fisiche, alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV: 
1) servizi di consulenza legale in materia di diritto  internazionale
pubblico e diritto straniero (ovvero diritto non comunitario) 
2) servizi di contabilita' e tenuta dei libri contabili 
3) servizi di consulenza fiscale 
4) servizi di architettura 
5) servizi urbanistici e di architettura del paesaggio 
6) servizi di ingegneria 
7) servizi integrati di ingegneria 
8) servizi medici e dentistici 
9) servizi veterinari 
10) servizi ostetrici 
11)  servizi  prestati  da  infermieri,  fisioterapisti  e  personale
paramedico 
12) servizi informatici e servizi correlati 
13) servizi di ricerca e sviluppo 
14) servizi pubblicitari 
15) ricerche di mercato e sondaggi di opinione 
16) servizi di consulenza gestionale 
17) servizi connessi alla consulenza gestionale 
18) servizi tecnici di prova e analisi 
19) servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica 
20) manutenzione e riparazione di attrezzature,  comprese  quelle  da
trasporto,  in  particolare  nel  quadro  di  contratti  di   servizi
post-vendita o post-locazione 
21) servizi di capocuoco 
22) servizi di modelle 
23) servizi di traduzione e interpretariato 
24) servizi di ricognizione sul campo 
25) servizi di istruzione  superiore  (solo  servizi  finanziati  con
fondi privati) 
26) servizi ambientali 
27) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici 
28) servizi delle guide turistiche 
29) servizi di intrattenimento esclusi quelli audiovisivi. 
Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, gli Stati del  CARIFORUM
firmatari autorizzano i  prestatori  di  servizi  contrattuali  della
parte CE a prestare servizi nel loro territorio mediante la  presenza
di  persone  fisiche,  alle  condizioni   indicate   di   seguito   e
nell'allegato IV. 
Gli impegni assunti dalla  parte  CE  e  dagli  Stati  del  CARIFORUM
firmatari sono soggetti alle seguenti condizioni. 
a) Le persone fisiche devono prestare un servizio su base  temporanea
in qualita'  di  dipendenti  di  una  persona  giuridica  che  si  e'
aggiudicata un contratto di servizi per un periodo  non  superiore  a
dodici mesi. 
b) Le persone fisiche che entrano  nel  territorio  dell'altra  parte
devono avere gia' offerto tali servizi,  in  qualita'  di  dipendenti
della persona giuridica che li presta,  almeno  nel  corso  dell'anno
immediatamente precedente la presentazione della domanda di  ingresso
nell'altra parte. Inoltre alla data di presentazione di tale  domanda
le  persone  fisiche  in  questione  devono  possedere  un'esperienza
professionale almeno triennale(1) nel settore  di  attivita'  oggetto
del contratto. 
c) Fatta eccezione per i servizi di modelle, i servizi di capocuoco e
i servizi di intrattenimento esclusi quelli audiovisivi,  le  persone
fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere:
i) un titolo di studio universitario  o  una  qualifica  che  attesti
conoscenze  di   livello   equivalente(2)   e   ii)   le   qualifiche
professionali eventualmente previste per l'esercizio di  un'attivita'
a  norma  delle  disposizioni  legislative,  regolamentari  o   delle
condizioni della parte CE o  dello  Stato  del  CARIFORUM  firmatario
applicabili nel luogo della prestazione del servizio. 
d) Durante il soggiorno nel territorio dell'altra  parte  le  persone
fisiche non  ricevono,  per  la  prestazione  dei  servizi,  compensi
diversi  da  quelli  loro   erogati   dal   prestatore   di   servizi
contrattuali. 
e) L'ingresso e il soggiorno temporanei  delle  persone  fisiche  nel
territorio  della  parte  interessata  sono  limitati  a  un  periodo
complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso
del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi  oppure  alla  durata  del
contratto, se inferiore. 
f) L'accesso concesso a norma del  presente  riguarda  unicamente  il
servizio oggetto  del  contratto  e  non  conferisce  il  diritto  di
utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio  e'
prestato. 
g) Il numero delle persone previste dal contratto di servizi non deve
superare quello necessario all'esecuzione del contratto,  determinato
conformemente alle disposizioni legislative e  regolamentari  e  alle
condizioni della parte in cui il servizio viene prestato. 
h) Altre limitazioni discriminatorie,  riguardanti  anche  il  numero
delle persone  fisiche  sotto  forma  di  verifica  della  necessita'
economica, sono specificate nell'allegato IV. 
3. Fatto salvo quanto disposto  dal  paragrafo  1,  nei  sottosettori
elencati  di  seguito  la  parte  CE   autorizza   i   professionisti
indipendenti degli Stati del CARIFORUM firmatari a  prestare  servizi
nel territorio dei suoi Stati  membri  alle  condizioni  indicate  di
seguito e nell'allegato IV: 
1) servizi di consulenza legale in materia di diritto  internazionale
pubblico e diritto straniero (ovvero diritto non comunitario) 
2) servizi di architettura 
3) servizi urbanistici e di architettura del paesaggio 
4) servizi di ingegneria 
5) servizi integrati di ingegneria 
6) servizi informatici e servizi correlati 
7) servizi di ricerca e sviluppo 
8) ricerche di mercato e sondaggi di opinione 
9) servizi di consulenza gestionale 
10) servizi connessi alla consulenza gestionale 
11) servizi di traduzione e interpretariato. 
Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, gli Stati del  CARIFORUM
firmatari  autorizzano  i  professionisti  indipendenti  della  CE  a
prestare servizi nel loro  territorio  alle  condizioni  indicate  di
seguito e nell'allegato IV. 
Gli impegni assunti dalla  parte  CE  e  dagli  Stati  del  CARIFORUM
firmatari sono soggetti alle seguenti condizioni. 
a) Le persone fisiche devono prestare un servizio su base  temporanea
in qualita' di  lavoratori  autonomi  stabiliti  nell'altra  parte  e
devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non
superiore a dodici mesi. 
b) Alla data di presentazione della domanda  di  ingresso  nell'altra
parte le persone fisiche interessate devono  possedere  un'esperienza
professionale di almeno sei anni nel settore di attivita' oggetto del
contratto. 
c) Le persone fisiche che entrano  nel  territorio  dell'altra  parte
devono  possedere:  i)  un  titolo  di  studio  universitario  o  una
qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente(3) e  ii)  le
qualifiche professionali eventualmente previste  per  l'esercizio  di
un'attivita' a norma delle disposizioni legislative, regolamentari  o
delle  condizioni  della  parte  CE  o  dello  Stato  del   CARIFORUM
firmatario applicabili nel luogo della prestazione del servizio. 
d) L'ingresso e il soggiorno temporanei  delle  persone  fisiche  nel
territorio  della  parte  interessata  sono  limitati  a  un  periodo
complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso
del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi  oppure  alla  durata  del
contratto, se inferiore. 
e) L'accesso concesso a norma del  presente  riguarda  unicamente  il
servizio oggetto  del  contratto  e  non  conferisce  il  diritto  di
utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio  e'
prestato. 
f) Altre limitazioni discriminatorie,  riguardanti  anche  il  numero
delle persone  fisiche  sotto  forma  di  verifica  della  necessita'
economica, sono specificate nell'allegato IV. 
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(1) Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore eta'. 
(2) Qualora il titolo di  studio  o  la  qualifica  non  siano  stati
ottenuti  nel  territorio  della  parte  in  cui  il  servizio  viene
prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza  con
un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio. 
(3) Qualora il titolo di  studio  o  la  qualifica  non  siano  stati
ottenuti  nel  territorio  della  parte  in  cui  il  servizio  viene
prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza  con
un titolo di studio universitario prescritto nel suo territorio.