ARTICOLO 83 Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti 1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari confermano i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma del GATS in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti. 2. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, nei sottosettori elencati di seguito la parte CE autorizza i prestatori di servizi contrattuali degli Stati del CARIFORUM a prestare servizi nel territorio dei propri Stati membri mediante la presenza di persone fisiche, alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV: 1) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ovvero diritto non comunitario) 2) servizi di contabilita' e tenuta dei libri contabili 3) servizi di consulenza fiscale 4) servizi di architettura 5) servizi urbanistici e di architettura del paesaggio 6) servizi di ingegneria 7) servizi integrati di ingegneria 8) servizi medici e dentistici 9) servizi veterinari 10) servizi ostetrici 11) servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico 12) servizi informatici e servizi correlati 13) servizi di ricerca e sviluppo 14) servizi pubblicitari 15) ricerche di mercato e sondaggi di opinione 16) servizi di consulenza gestionale 17) servizi connessi alla consulenza gestionale 18) servizi tecnici di prova e analisi 19) servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica 20) manutenzione e riparazione di attrezzature, comprese quelle da trasporto, in particolare nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione 21) servizi di capocuoco 22) servizi di modelle 23) servizi di traduzione e interpretariato 24) servizi di ricognizione sul campo 25) servizi di istruzione superiore (solo servizi finanziati con fondi privati) 26) servizi ambientali 27) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici 28) servizi delle guide turistiche 29) servizi di intrattenimento esclusi quelli audiovisivi. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i prestatori di servizi contrattuali della parte CE a prestare servizi nel loro territorio mediante la presenza di persone fisiche, alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV. Gli impegni assunti dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari sono soggetti alle seguenti condizioni. a) Le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di dipendenti di una persona giuridica che si e' aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi. b) Le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono avere gia' offerto tali servizi, in qualita' di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte. Inoltre alla data di presentazione di tale domanda le persone fisiche in questione devono possedere un'esperienza professionale almeno triennale(1) nel settore di attivita' oggetto del contratto. c) Fatta eccezione per i servizi di modelle, i servizi di capocuoco e i servizi di intrattenimento esclusi quelli audiovisivi, le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere: i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente(2) e ii) le qualifiche professionali eventualmente previste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o delle condizioni della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario applicabili nel luogo della prestazione del servizio. d) Durante il soggiorno nel territorio dell'altra parte le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi, compensi diversi da quelli loro erogati dal prestatore di servizi contrattuali. e) L'ingresso e il soggiorno temporanei delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore. f) L'accesso concesso a norma del presente riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio e' prestato. g) Il numero delle persone previste dal contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, determinato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui il servizio viene prestato. h) Altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, sono specificate nell'allegato IV. 3. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, nei sottosettori elencati di seguito la parte CE autorizza i professionisti indipendenti degli Stati del CARIFORUM firmatari a prestare servizi nel territorio dei suoi Stati membri alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV: 1) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ovvero diritto non comunitario) 2) servizi di architettura 3) servizi urbanistici e di architettura del paesaggio 4) servizi di ingegneria 5) servizi integrati di ingegneria 6) servizi informatici e servizi correlati 7) servizi di ricerca e sviluppo 8) ricerche di mercato e sondaggi di opinione 9) servizi di consulenza gestionale 10) servizi connessi alla consulenza gestionale 11) servizi di traduzione e interpretariato. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 1, gli Stati del CARIFORUM firmatari autorizzano i professionisti indipendenti della CE a prestare servizi nel loro territorio alle condizioni indicate di seguito e nell'allegato IV. Gli impegni assunti dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari sono soggetti alle seguenti condizioni. a) Le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualita' di lavoratori autonomi stabiliti nell'altra parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a dodici mesi. b) Alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte le persone fisiche interessate devono possedere un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attivita' oggetto del contratto. c) Le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere: i) un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente(3) e ii) le qualifiche professionali eventualmente previste per l'esercizio di un'attivita' a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o delle condizioni della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario applicabili nel luogo della prestazione del servizio. d) L'ingresso e il soggiorno temporanei delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi - venticinque settimane nel caso del Lussemburgo - nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore. e) L'accesso concesso a norma del presente riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio e' prestato. f) Altre limitazioni discriminatorie, riguardanti anche il numero delle persone fisiche sotto forma di verifica della necessita' economica, sono specificate nell'allegato IV. --------- (1) Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore eta'. (2) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio. (3) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facolta' di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario prescritto nel suo territorio.