ARTICOLO 85 Mutuo riconoscimento 1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari facciano obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista - nel territorio in cui il servizio viene prestato - nel settore di attivita' interessato. 2. Le Parti incoraggiano gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori a elaborare congiuntamente raccomandazioni sul mutuo riconoscimento e a presentarle al comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, onde consentire agli investitori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati dalla parte CE e dagli Stati del CARIFORUM firmatari in materia di autorizzazione, concessione di licenze, attivita' e certificazione degli investitori e dei prestatori di servizi, in particolare nel settore dei servizi professionali. 3. Le parti incoraggiano, in particolare, gli organismi professionali competenti nei rispettivi territori ad avviare negoziati entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo per l'elaborazione congiunta e la presentazione di tali raccomandazioni sul mutuo riconoscimento, tra l'altro nei seguenti settori: servizi di contabilita', architettura, ingegneria e turismo. 4. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, non appena ricevuta una raccomandazione di cui al paragrafo precedente, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilita' con il presente accordo. 5. Qualora una raccomandazione di cui al paragrafo 2 - secondo la procedura di cui al medesimo paragrafo - sia stata giudicata compatibile con il presente accordo e il livello di corrispondenza tra le disposizioni regolamentari pertinenti delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari risulti sufficiente, le parti negoziano, tramite le autorita' competenti, un accordo di mutuo riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre disposizioni regolamentari al fine di dare attuazione alla raccomandazione. 6. Gli accordi di questo tipo devono essere conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, in particolare all' VII del GATS. 7. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo riesamina con cadenza biennale i progressi compiuti in materia di mutuo riconoscimento.