(Accordo - Art. 85)
                             ARTICOLO 85 
 
                        Mutuo riconoscimento 
 
1. Nessuna disposizione del presente titolo osta a che la parte CE  e
gli Stati del  CARIFORUM  firmatari  facciano  obbligo  alle  persone
fisiche  di  possedere  le  qualifiche  necessarie  e/o  l'esperienza
professionale prevista - nel territorio  in  cui  il  servizio  viene
prestato - nel settore di attivita' interessato. 
2. Le Parti incoraggiano gli organismi professionali  competenti  nei
rispettivi territori a elaborare congiuntamente  raccomandazioni  sul
mutuo riconoscimento e a presentarle al comitato CARIFORUM-CE per  il
commercio e lo  sviluppo,  onde  consentire  agli  investitori  e  ai
prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte,  i  criteri
applicati dalla parte CE e dagli Stati  del  CARIFORUM  firmatari  in
materia  di  autorizzazione,  concessione  di  licenze,  attivita'  e
certificazione degli investitori e  dei  prestatori  di  servizi,  in
particolare nel settore dei servizi professionali. 
3. Le parti incoraggiano, in particolare, gli organismi professionali
competenti nei rispettivi territori ad avviare  negoziati  entro  tre
anni dall'entrata in vigore del presente accordo  per  l'elaborazione
congiunta e  la  presentazione  di  tali  raccomandazioni  sul  mutuo
riconoscimento,  tra  l'altro  nei  seguenti  settori:   servizi   di
contabilita', architettura, ingegneria e turismo. 
4. Il comitato CARIFORUM-CE per  il  commercio  e  lo  sviluppo,  non
appena ricevuta una raccomandazione di cui al  paragrafo  precedente,
la esamina entro un periodo di tempo  ragionevole  per  valutarne  la
compatibilita' con il presente accordo. 
5. Qualora una raccomandazione di cui al paragrafo  2  -  secondo  la
procedura  di  cui  al  medesimo  paragrafo  -  sia  stata  giudicata
compatibile con il presente accordo e il  livello  di  corrispondenza
tra le disposizioni regolamentari  pertinenti  delle  parti  e  degli
Stati  del  CARIFORUM  firmatari  risulti   sufficiente,   le   parti
negoziano, tramite le  autorita'  competenti,  un  accordo  di  mutuo
riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle  licenze  e  di
altre disposizioni regolamentari al  fine  di  dare  attuazione  alla
raccomandazione. 
6.  Gli  accordi  di  questo  tipo  devono   essere   conformi   alle
disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, in particolare all' VII del
GATS. 
7. Il comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo  riesamina
con cadenza  biennale  i  progressi  compiuti  in  materia  di  mutuo
riconoscimento.