(Accordo - Art. 90)
                             ARTICOLO 90 
 
Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi
                             di corriere 
 
Conformemente a quanto disposto dal titolo IV, capo 1, la parte CE  o
gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono in vigore o  introducono
misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute  in
essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che,  sfruttando
la  loro  posizione  sul  mercato,  sono  in   grado,   da   soli   o
congiuntamente, di influire sostanzialmente (in termini di  prezzi  e
di offerta) sulle modalita' di partecipazione al mercato dei  servizi
di corriere.