(Accordo - Art. 95)
                             ARICOLO 95 
 
                    Autorita' di regolamentazione 
 
1. Le autorita'  di  regolamentazione  nel  settore  dei  servizi  di
telecomunicazione  sono  giuridicamente  distinte  e   funzionalmente
indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione. 
2. Esse dispongono di poteri sufficienti per la regolamentazione  del
settore. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono
rese pubbliche in una  forma  chiara  e  facilmente  accessibile,  in
particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi. 
3.  Le  decisioni  e  le  procedure  adottate  dalle   autorita'   di
regolamentazione  sono  imparziali   nei   confronti   di   tutti   i
partecipanti al mercato. 
4. Un  fornitore  interessato  dalla  decisione  di  un'autorita'  di
regolamentazione ha diritto  di  ricorrere  avverso  detta  decisione
dinanzi ad un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente
dalle  parti  coinvolte.  Le  decisioni  degli  organi  competenti  a
conoscere  dei   ricorsi,   laddove   non   si   tratti   di   organi
giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per  iscritto  e  sono
altresi'   impugnabili   dinanzi   a   un'autorita'   giurisdizionale
imparziale e indipendente. Le decisioni  degli  organi  competenti  a
conoscere dei ricorsi sono portate a esecuzione.