(Accordo - Art. 96)
                             ARTICOLO 96 
 
        Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione 
 
1. La prestazione dei servizi e', per quanto possibile, autorizzata a
seguito di semplice notifica. 
2. Puo' essere prescritta una licenza per far fronte  a  problemi  di
attribuzione di  frequenze  e  numeri.  I  termini  e  le  condizioni
applicabili a queste licenze sono resi noti al pubblico. 
3. Ove sia prevista una licenza: 
a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di
tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito
alla richiesta di licenza sono resi noti al pubblico; 
b) i motivi del diniego del rilascio della licenza vengono comunicati
per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; 
c) il richiedente cui sia stato illegittimamente negato  il  rilascio
della licenza, deve avere diritto di ricorrere dinanzi  a  un  organo
competente a conoscere dei ricorsi; 
d) i diritti di licenza imposti dalla parte  CE  o  dagli  Stati  del
CARIFORUM firmatari per il rilascio di una  licenza  non  superano  i
costi  amministrativi  normalmente  sostenuti  nella  gestione,   nel
controllo e nell'applicazione delle licenze di cui trattasi.