ARTICOLO 96 Autorizzazione a fornire servizi di telecomunicazione 1. La prestazione dei servizi e', per quanto possibile, autorizzata a seguito di semplice notifica. 2. Puo' essere prescritta una licenza per far fronte a problemi di attribuzione di frequenze e numeri. I termini e le condizioni applicabili a queste licenze sono resi noti al pubblico. 3. Ove sia prevista una licenza: a) tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla richiesta di licenza sono resi noti al pubblico; b) i motivi del diniego del rilascio della licenza vengono comunicati per iscritto al richiedente che ne faccia richiesta; c) il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza, deve avere diritto di ricorrere dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi; d) i diritti di licenza imposti dalla parte CE o dagli Stati del CARIFORUM firmatari per il rilascio di una licenza non superano i costi amministrativi normalmente sostenuti nella gestione, nel controllo e nell'applicazione delle licenze di cui trattasi.