(Accordo - Art. 97)
                             ARTICOLO 97 
 
Misure di salvaguardia della concorrenza in  relazione  ai  fornitori
                             principali 
 
Conformemente a quanto disposto dal titolo IV, capo 1, la parte CE  o
gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono in vigore o  introducono
misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute  in
essere pratiche anticoncorrenziali da quei fornitori che, da  soli  o
congiuntamente, rappresentano un fornitore principale. Tali  pratiche
anticoncorrenziali consistono in particolare: 
a) in sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali; 
b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute
dai concorrenti; 
c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri  fornitori
di  servizi  informazioni  tecniche  relative   alle   infrastrutture
essenziali  e  informazioni   pertinenti   sul   piano   commerciale,
necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi.