Art. 3 
 
                                Fonti 
 
  1.  I  dati  relativi  al  numero   delle   imprese   di   ciascuna
circoscrizione territoriale, per i settori individuati ai commi 1,  2
e 3  dell'articolo  2,  sono  elaborati  dalle  camere  di  commercio
utilizzando il registro delle imprese e il repertorio  delle  notizie
economiche ed amministrative di cui all'articolo 8 della legge. 
  2. Il dato relativo all'indice di occupazione e' determinato  sulla
base del numero degli  addetti  fornito  dall'Istituto  nazionale  di
statistica. 
  3. Il dato relativo al valore aggiunto provinciale  e'  determinato
sulla   base   delle   stime   effettuate   dall'Istituto   Guglielmo
Tagliacarne. 
  4. Il dato del diritto annuale riscosso e' determinato, da ciascuna
camera  di  commercio,  in  base  alle  proprie  scritture  contabili
risultanti alla data del 31 dicembre di ogni anno. 
  5. I dati di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4  sono  elaborati  con
l'assistenza  dell'Unione  italiana  delle   camere   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura e comunicati, entro il 31  marzo
di ogni anno, al Ministero, il  quale,  previa  verifica  della  loro
completezza e coerenza complessiva, sentiti in Conferenza di  servizi
ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.
241, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'  Istituto
nazionale di statistica e l'Unioncamere, provvede, entro il 30 giugno
di ogni anno, alla loro pubblicazione, anche in forma sintetica,  sul
proprio sito internet istituzionale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 8 della citata  legge  n.  580
          del 1993, vedere nelle note all'art. 2. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.