Art. 5 Ripartizione dei consiglieri 1. Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuno settore, le camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei quattro parametri di cui all'articolo 4, comma 3, al quorum percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun consigliere. Esse possono discostarsi per un valore pari a un consigliere in piu' o in meno, rispetto al numero dei consiglieri risultante da tale calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3. 2. Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, le camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all'unita' nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della rappresentanza tra piu' di uno di essi. 3. Le camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonche' delle specificita' economiche e delle tradizioni locali. 4. Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, sia inferiore alla meta' dei componenti il consiglio, il numero dei consiglieri necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare all'unita' superiore, e' portato in detrazione al numero complessivo dei consiglieri, da ripartire tra gli altri settori di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, ferma restando, in ogni caso, la partecipazione dei componenti di cui all'articolo 10, comma 6, della legge.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 10, comma 2 e comma 6, della citata legge n. 580 del 1993, vedere nelle note alle premesse.