Art. 5 
 
                    Ripartizione dei consiglieri 
 
  1.  Ai  fini  della  determinazione  del  numero  dei   consiglieri
spettanti a ciascuno settore, le camere di commercio  rapportano  per
ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali
dei quattro parametri di cui  all'articolo  4,  comma  3,  al  quorum
percentuale necessario per  l'attribuzione  di  ciascun  consigliere.
Esse possono discostarsi per un valore pari a un consigliere in  piu'
o in meno, rispetto al numero  dei  consiglieri  risultante  da  tale
calcolo, in  relazione  alle  specifiche  caratteristiche  economiche
della circoscrizione provinciale, tenendo conto anche dei criteri  di
cui al comma 3. 
  2. Al fine  di  consentire  la  rappresentanza  dei  settori  delle
assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e
spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante  interesse
per  l'economia  della  circoscrizione  provinciale,  le  camere   di
commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima
di accesso alla ripartizione dei  consiglieri,  un  valore  inferiore
all'unita' nel rapporto calcolato  ai  sensi  del  comma  precedente;
possono inoltre stabilire per i medesimi settori l'accorpamento della
rappresentanza tra piu' di uno di essi. 
  3.  Le  camere  di  commercio  possono   prevedere   una   autonoma
rappresentanza dei settori  di  rilevante  interesse  per  l'economia
della circoscrizione provinciale, tenendo conto  in  particolare  del
grado di  apertura  ai  mercati  internazionali,  delle  integrazioni
intersettoriali, delle dinamiche di  crescita  dei  singoli  settori,
nonche' delle specificita' economiche e delle tradizioni locali. 
  4.  Qualora,  sulla  base  del  calcolo   effettuato,   il   numero
complessivo  dei  consiglieri   dei   settori   dell'industria,   del
commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura,  sia  inferiore  alla
meta'  dei  componenti  il  consiglio,  il  numero  dei   consiglieri
necessario  per  raggiungere  detta   percentuale,   da   arrotondare
all'unita' superiore, e' portato in detrazione al numero  complessivo
dei  consiglieri,  da  ripartire  tra  gli  altri  settori   di   cui
all'articolo 10, comma 2, della legge, ferma restando, in ogni  caso,
la partecipazione dei componenti di cui  all'articolo  10,  comma  6,
della legge. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'art. 10, comma 2 e comma  6,  della
          citata legge n.  580  del  1993,  vedere  nelle  note  alle
          premesse.