Art. 7 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Ai sensi dell'articolo  3,  comma  1  e  comma  5,  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23,  le  disposizioni  del  presente
regolamento si  applicano  decorsi  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  del
regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli
camerali, limitatamente  a  quelle  avviate  successivamente  a  tale
termine, con conseguente abrogazione da tale  data  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 472 del 1995. 
  2. Le camere di commercio interessate all'avvio delle procedure  di
rinnovo dei consigli nel  periodo  compreso  tra  la  data  di  prima
applicazione del presente regolamento di cui al comma 1 e il  termine
previsto  per  la  prima  pubblicazione  generale  dei  dati  di  cui
all'articolo 3, comma 5, trasmettono in tempo utile  al  Ministero  i
dati di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4,  ai  fini  della  loro
specifica pubblicazione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 4 agosto 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romani 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 7, foglio n. 111 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, commi  1  e  5,  del
          citato decreto legislativo n. 23 del 2010: 
              «1. Le disposizioni di cui agli articoli  10,  12,  13,
          14, 15 e 16 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  come
          modificate dal presente decreto legislativo,  si  applicano
          dal  sessantesimo  giorno  successivo  all'emanazione   dei
          regolamenti previsti dagli articoli  10,  comma  3,  e  12,
          comma 4, della predetta  legge.  Alla  successiva  scadenza
          degli organi  gli  enti  di  cui  al  comma  3  avviano  le
          procedure per la costituzione degli stessi  a  norma  degli
          articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre
          1993,  n.  580,  come  modificati  dal   presente   decreto
          legislativo.». 
              «5. Le procedure di rinnovo dei  consigli  camerali  in
          corso alla data di scadenza del termine di cui al comma  1,
          primo periodo, vengono  completate  secondo  la  disciplina
          vigente  al   momento   del   loro   avvio.   Le   gestioni
          commissariali in essere alla data di entrata in vigore  del
          presente  decreto  proseguono  fino   all'esaurimento   del
          relativo mandato.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del
          1995 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 29
          dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri  generali  per
          la ripartizione dei consiglieri delle camere di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza  dei
          vari  settori  economici),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 novembre 1995, n. 266.