Art. 7 Norme transitorie e finali 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, le disposizioni del presente regolamento si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del regolamento stesso e, ai fini delle procedure di rinnovo dei consigli camerali, limitatamente a quelle avviate successivamente a tale termine, con conseguente abrogazione da tale data del decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995. 2. Le camere di commercio interessate all'avvio delle procedure di rinnovo dei consigli nel periodo compreso tra la data di prima applicazione del presente regolamento di cui al comma 1 e il termine previsto per la prima pubblicazione generale dei dati di cui all'articolo 3, comma 5, trasmettono in tempo utile al Ministero i dati di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, ai fini della loro specifica pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 agosto 2011 Il Ministro: Romani Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 7, foglio n. 111
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 5, del citato decreto legislativo n. 23 del 2010: «1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano dal sessantesimo giorno successivo all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 10, comma 3, e 12, comma 4, della predetta legge. Alla successiva scadenza degli organi gli enti di cui al comma 3 avviano le procedure per la costituzione degli stessi a norma degli articoli 7, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificati dal presente decreto legislativo.». «5. Le procedure di rinnovo dei consigli camerali in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, vengono completate secondo la disciplina vigente al momento del loro avvio. Le gestioni commissariali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino all'esaurimento del relativo mandato.». - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995 (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 1995, n. 266.