Art. 2 
 
         Contributo in favore dell'Istituto storico italiano 
                          per il medio evo 
 
  1. E' concesso all'Istituto storico italiano per il medio evo,  con
sede in Roma,  un  contributo  annuo  di  500.000  euro  a  decorrere
dall'anno 2012. 
  2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per
lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali,  e'   versato   dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30  giugno  di
ciascun anno. L'Istituto storico italiano per il medio evo, entro  il
30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette  al
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  una   relazione
sull'impiego del contributo medesimo.