Art. 2 Contributo in favore dell'Istituto storico italiano per il medio evo 1. E' concesso all'Istituto storico italiano per il medio evo, con sede in Roma, un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2012. 2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, e' versato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. L'Istituto storico italiano per il medio evo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attivita' culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.