Art. 4 
 
            Disposizioni concernenti l'Edizione nazionale 
                   dei testi mediolatini d'Italia 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2012  e'  istituita  l'Edizione
nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI), disciplinata  dalle
disposizioni del presente articolo. Essa succede, in tutti i rapporti
attivi e  passivi,  all'Edizione  nazionale  dei  testi  mediolatini,
istituita con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali 16 gennaio 2001. 
  2. L'ENTMI cura la pubblicazione, in edizione  critica,  dei  testi
composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo,  secondo
il programma deliberato dalla commissione scientifica di cui al comma
3, lettera d), e comunicato al Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali. A questo  fine  essa  attribuisce  gli  incarichi  e  puo'
acquisire le dotazioni materiali e scientifiche necessarie. 
  3. Sono organi dell'ENTMI: 
  a) il presidente; 
  b) il vicepresidente, scelto dal presidente  dell'Istituto  storico
italiano per  il  medio  evo,  sentito  il  consiglio  direttivo  del
medesimo Istituto; 
  c) il segretario tesoriere; 
  d) la commissione scientifica. 
  4. L'incarico di componente della commissione scientifica dura  sei
anni ed e' rinnovabile. Salvo quanto previsto dal  comma  3,  lettera
b), i componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni  e
le attivita' culturali, su proposta del presidente dell'ENTMI, previa
deliberazione motivata della commissione scientifica in carica. 
  5.  In  sede  di  prima  attuazione,  la  commissione   scientifica
dell'ENTMI e' costituita dai componenti della commissione scientifica
dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini, in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza del terzo e del
quinto anno successivi alla data di entrata in vigore della  presente
legge,  si  procede  al  rinnovo  di  un  terzo   della   commissione
scientifica, iniziando dai componenti piu' anziani per  nomina  e,  a
parita' di data di nomina, piu' anziani per eta'. 
  6. La commissione scientifica elegge tra  i  propri  componenti  il
presidente e il segretario tesoriere. Il mandato del presidente,  del
vicepresidente e  del  segretario  tesoriere  dura  tre  anni  ed  e'
rinnovabile. 
  7. La commissione scientifica delibera e aggiorna il  programma  di
attivita'  dell'ENTMI,  affida  a  propri  componenti  o  a  studiosi
italiani o stranieri la predisposizione delle  edizioni  critiche  di
cui  al  comma  2  e  la  revisione   degli   elaborati   presentati,
deliberandone il compenso. 
  8. La commissione scientifica si riunisce almeno una volta all'anno
per deliberare sul programma di attivita', sul bilancio di previsione
e sul  rendiconto  della  gestione  dell'anno  precedente,  che  sono
trasmessi al Ministero per i beni e le attivita' culturali  entro  il
30 aprile di ogni anno. Essa puo'  nominare  al  proprio  interno  un
comitato esecutivo, determinandone le competenze. 
  9. Al presidente, al vicepresidente, al segretario tesoriere  e  ai
componenti della commissione scientifica e del comitato esecutivo non
possono essere attribuiti gettoni di  presenza  o  compensi  comunque
denominati, salvo quanto previsto dal comma 7. E' ammesso il rimborso
delle spese documentate. 
  10. All'ENTMI e' attribuito un contributo annuo di  70.000  euro  a
decorrere  dall'anno  2012,  utilizzabile   esclusivamente   per   lo
svolgimento delle attivita' istituzionali di cui al comma 2.  L'ENTMI
puo' ricevere  altresi'  contributi  dalle  amministrazioni  statali,
dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici
e privati. 
  11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3,  comma  7,  della
legge 1° dicembre 1997, n. 420. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il  testo  dell'art.  3,  comma  7,  della  legge  1°
          dicembre 1997,  n.  420  (Istituzione  della  Consulta  dei
          comitati nazionali e delle  edizioni  nazionali  ),  e'  il
          seguente: 
              «Art. 3 (Edizioni nazionali). - (Omissis). 
              7. Per la realizzazione delle  edizioni  nazionali,  il
          Ministero per i beni culturali e ambientali puo'  stipulare
          convenzioni con i Ministeri  della  pubblica  istruzione  e
          dell'universita'   e   della    ricerca    scientifica    e
          tecnologica.».