Art. 4 Disposizioni concernenti l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI), disciplinata dalle disposizioni del presente articolo. Essa succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, all'Edizione nazionale dei testi mediolatini, istituita con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 16 gennaio 2001. 2. L'ENTMI cura la pubblicazione, in edizione critica, dei testi composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo, secondo il programma deliberato dalla commissione scientifica di cui al comma 3, lettera d), e comunicato al Ministero per i beni e le attivita' culturali. A questo fine essa attribuisce gli incarichi e puo' acquisire le dotazioni materiali e scientifiche necessarie. 3. Sono organi dell'ENTMI: a) il presidente; b) il vicepresidente, scelto dal presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo, sentito il consiglio direttivo del medesimo Istituto; c) il segretario tesoriere; d) la commissione scientifica. 4. L'incarico di componente della commissione scientifica dura sei anni ed e' rinnovabile. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), i componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta del presidente dell'ENTMI, previa deliberazione motivata della commissione scientifica in carica. 5. In sede di prima attuazione, la commissione scientifica dell'ENTMI e' costituita dai componenti della commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza del terzo e del quinto anno successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al rinnovo di un terzo della commissione scientifica, iniziando dai componenti piu' anziani per nomina e, a parita' di data di nomina, piu' anziani per eta'. 6. La commissione scientifica elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario tesoriere. Il mandato del presidente, del vicepresidente e del segretario tesoriere dura tre anni ed e' rinnovabile. 7. La commissione scientifica delibera e aggiorna il programma di attivita' dell'ENTMI, affida a propri componenti o a studiosi italiani o stranieri la predisposizione delle edizioni critiche di cui al comma 2 e la revisione degli elaborati presentati, deliberandone il compenso. 8. La commissione scientifica si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare sul programma di attivita', sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione dell'anno precedente, che sono trasmessi al Ministero per i beni e le attivita' culturali entro il 30 aprile di ogni anno. Essa puo' nominare al proprio interno un comitato esecutivo, determinandone le competenze. 9. Al presidente, al vicepresidente, al segretario tesoriere e ai componenti della commissione scientifica e del comitato esecutivo non possono essere attribuiti gettoni di presenza o compensi comunque denominati, salvo quanto previsto dal comma 7. E' ammesso il rimborso delle spese documentate. 10. All'ENTMI e' attribuito un contributo annuo di 70.000 euro a decorrere dall'anno 2012, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' istituzionali di cui al comma 2. L'ENTMI puo' ricevere altresi' contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati. 11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 7, della legge 1° dicembre 1997, n. 420.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 3, comma 7, della legge 1° dicembre 1997, n. 420 (Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali ), e' il seguente: «Art. 3 (Edizioni nazionali). - (Omissis). 7. Per la realizzazione delle edizioni nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.».