Art. 5 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,  pari
a 2.070.000 euro a decorrere dall'anno  2012,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e  2013,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2011-2013,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.