Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Gli enti e le istituzioni di  cui  alla  presente  legge,  nello
svolgimento  delle  attivita'  di  ricerca  e  di  organizzazione   e
promozione degli studi sulla storia  e  sulla  cultura  del  medioevo
italiano  ed  europeo,  secondo  i  rispettivi  statuti,  curano   il
coordinamento delle iniziative  da  ciascuno  promosse  adottando  le
opportune  forme   di   consultazione,   di   programmazione   e   di
collaborazione,  anche  sulla  base  di   convenzioni   eventualmente
stipulate fra essi e con altri soggetti pubblici o privati,  italiani
e stranieri. 
  2. Resta fermo che gli enti e le istituzioni di cui  alla  presente
legge  possono  ricevere  contributi  da   amministrazioni   statali,
regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 settembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma