Art. 3 
 
        Presupposti ed iniziativa per l'avvio della procedura 
               di verifica dell'idoneita' al servizio 
 
  1. L'iniziativa per  l'avvio  della  procedura  per  l'accertamento
dell'inidoneita' psicofisica permanente spetta all'Amministrazione di
appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato. Se  il
dipendente presta servizio in un'amministrazione diversa  rispetto  a
quella di appartenenza, la procedura e' attivata dall'amministrazione
di appartenenza su segnalazione di quella presso  cui  il  dipendente
presta servizio. La segnalazione avviene nel rispetto dei principi di
pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati  trattati,  di
cui agli articoli 11, comma 1, lettera d), e 22, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia  di  protezione
dei dati personali. 
  2.  Il  dipendente  puo'  presentare  istanza  per  l'avvio   della
procedura all'amministrazione di appartenenza  in  qualsiasi  momento
successivo al superamento del periodo di prova. 
  3.   La   pubblica   amministrazione   avvia   la   procedura   per
l'accertamento  dell'inidoneita'  psicofisica  del   dipendente,   in
qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei
seguenti casi: 
    a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo
di conservazione del  posto  previsto  nei  contratti  collettivi  di
riferimento; 
    b) disturbi del comportamento gravi,  evidenti  e  ripetuti,  che
fanno fondatamente presumere  l'esistenza  dell'inidoneita'  psichica
permanente assoluta o relativa al servizio; 
    c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneita' fisica
permanente assoluta o relativa al servizio. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo degli articoli 11 e 22  del  citato
          decreto legislativo n. 196 del 2003: 
              «Art. 11 (Modalita' del  trattamento  e  requisiti  dei
          dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono: 
                a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
                b)  raccolti  e  registrati  per  scopi  determinati,
          espliciti e legittimi, ed utilizzati  in  altre  operazioni
          del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
                c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
                d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
          finalita' per le  quali  sono  raccolti  o  successivamente
          trattati; 
                e)   conservati   in   una   forma    che    consenta
          l'identificazione dell'interessato per un periodo di  tempo
          non superiore a quello necessario agli scopi  per  i  quali
          essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
              2.  I  dati  personali  trattati  in  violazione  della
          disciplina rilevante in materia  di  trattamento  dei  dati
          personali non possono essere utilizzati.». 
              «Art. 22 (Principi applicabili al trattamento  di  dati
          sensibili  e  giudiziari).  -  1.   I   soggetti   pubblici
          conformano il trattamento dei dati sensibili  e  giudiziari
          secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
          delle    liberta'    fondamentali    e    della    dignita'
          dell'interessato. 
              2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo  13  i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale  e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
              3. I soggetti pubblici possono  trattare  solo  i  dati
          sensibili  e   giudiziari   indispensabili   per   svolgere
          attivita' istituzionali che non possono  essere  adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa. 
              4. I dati sensibili  e  giudiziari  sono  raccolti,  di
          regola, presso l'interessato. 
              5. In applicazione dell'articolo 11, comma  1,  lettere
          c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente
          l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei   dati   sensibili   e
          giudiziari, nonche' la loro  pertinenza,  completezza,  non
          eccedenza  e  indispensabilita'  rispetto  alle   finalita'
          perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai  dati
          che l'interessato fornisce di propria iniziativa.  Al  fine
          di assicurare che  i  dati  sensibili  e  giudiziari  siano
          indispensabili rispetto agli obblighi  e  ai  compiti  loro
          attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente  il
          rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche  a
          seguito  delle  verifiche,  risultano   eccedenti   o   non
          pertinenti  o  non  indispensabili   non   possono   essere
          utilizzati, salvo  che  per  l'eventuale  conservazione,  a
          norma di legge, dell'atto o del documento che li  contiene.
          Specifica  attenzione   e'   prestata   per   la   verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti a soggetti diversi da quelli  cui  si  riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti. 
              6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio   di
          strumenti  elettronici,  sono  trattati  con  tecniche   di
          cifratura   o   mediante    l'utilizzazione    di    codici
          identificativi o di altre  soluzioni  che,  considerato  il
          numero  e  la  natura  dei  dati   trattati,   li   rendono
          temporaneamente inintelligibili anche a chi e'  autorizzato
          ad accedervi e permettono di identificare  gli  interessati
          solo in caso di necessita'. 
              7. I dati idonei a rivelare lo stato  di  salute  e  la
          vita sessuale sono conservati separatamente da  altri  dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui al  comma  6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri o banche di  dati  senza  l'ausilio  di  strumenti
          elettronici. 
              8. I dati idonei a rivelare  lo  stato  di  salute  non
          possono essere diffusi. 
              9.   Rispetto   ai   dati   sensibili   e    giudiziari
          indispensabili ai sensi del comma 3,  i  soggetti  pubblici
          sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni  di
          trattamento  indispensabili  per  il  perseguimento   delle
          finalita' per le quali il trattamento e' consentito,  anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi. 
              10. I dati sensibili e giudiziari  non  possono  essere
          trattati nell'ambito di  test  psico-attitudinali  volti  a
          definire il profilo o la personalita' dell'interessato.  Le
          operazioni di raffronto tra dati  sensibili  e  giudiziari,
          nonche' i trattamenti di dati  sensibili  e  giudiziari  ai
          sensi  dell'articolo  14,  sono  effettuati   solo   previa
          annotazione scritta dei motivi. 
              11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di  cui
          al comma 10, se effettuati utilizzando banche  di  dati  di
          diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati  sensibili
          e giudiziari, sono ammessi solo  se  previsti  da  espressa
          disposizione di legge. 
              12. Le disposizioni di cui al presente articolo  recano
          principi  applicabili,   in   conformita'   ai   rispettivi
          ordinamenti, ai trattamenti disciplinati  dalla  Presidenza
          della Repubblica, dalla Camera  dei  deputati,  dal  Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».