Art. 4 
 
                    Organi di accertamento medico 
 
  1. L'accertamento dell'inidoneita' psicofisica e' effettuato  dagli
organi medici competenti in base agli articoli 6, 9 e 15 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001. 
  2. Gli organi medici possono avvalersi per specifici  accertamenti,
analisi o esami del Servizio sanitario nazionale. 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 15 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001: 
              «Art. 6 (Commissione). - 1. I compiti e la composizione
          della Commissione sono disciplinati dal titolo V del  Libro
          I del codice dell'ordinamento militare. 
              2. Con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della
          difesa, dell'interno, della salute, del lavoro e  politiche
          sociali, da adottarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i
          criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli
          organismi di accertamento sanitario di cui  all'articolo  9
          ed e' approvato il modello di verbale  utilizzabile,  anche
          per   le   trasmissioni   in   via   telematica,   con   le
          specificazioni sulle  tipologie  di  accertamenti  sanitari
          eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori.». 
              «Art. 9 (Ricorso  alternativo  ad  altro  organismo  di
          accertamento medico). - 1. In  alternativa  all'invio  alla
          Commissione di cui all'articolo  6,  l'Amministrazione,  in
          relazione e compatibilmente con i carichi di  lavoro  della
          Commissione  stessa,  nonche'  con  l'organizzazione  anche
          territoriale della sanita' militare,  puo'  trasmettere  la
          domanda  e  la  documentazione  prodotta   dall'interessato
          all'Azienda sanitaria locale,  territorialmente  competente
          secondo i criteri indicati all'articolo 198, comma  1,  del
          codice  dell'ordinamento   militare,   per   l'accertamento
          sanitario  da  parte  della  Commissione  medica   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 15  ottobre  1990,  n.
          295, ovvero alla Commissione  medica  di  verifica  di  cui
          all'articolo 2-bis, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1997, n. 157; come modificato  dall'articolo  5  del
          decreto legislativo 29  giugno  1998,  n.  278,  competente
          secondo i criteri indicati all'articolo 198, comma  1,  del
          codice dell'ordinamento militare. 
              2.  La  Commissione  medica  procede   all'accertamento
          sanitario, ai sensi dell'articolo 198, comma 1, del  codice
          dell'ordinamento  militare;  si  applicano,  anche  per  la
          procedura seguita da tale Commissione, le  disposizioni  di
          cui all'articolo 198 del codice dell'ordinamento  militare,
          ed all'articolo 7. 
              3. Per le visite relative a militari o  appartenenti  a
          corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte  ai
          sensi del presente articolo, la Commissione  medica  e'  di
          volta  in  volta  integrata  con  un  ufficiale  medico   o
          funzionario  medico  della  forza  armata,  del   corpo   o
          amministrazione di appartenenza.». 
              «Art. 15 (Accertamenti di inidoneita' ed altre forme di
          inabilita').  -  1.   Ai   fini   dell'accertamento   delle
          condizioni  di  idoneita'  al  servizio,  l'Amministrazione
          sottopone  il  dipendente  a   visita   della   Commissione
          territorialmente competente, con  invio  di  una  relazione
          recante tutti gli elementi informativi disponibili. 
              2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 198
          del codice dell'ordinamento militare. 
              3.  In  conformita'   all'accertamento   sanitario   di
          inidoneita'  assoluta  a  qualsiasi  impiego  e   mansione,
          l'Amministrazione  procede,  entro  trenta   giorni   dalla
          ricezione del verbale della Commissione,  alla  risoluzione
          del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti  necessari
          per  la  concessione  di  trattamenti  pensionistici   alle
          condizioni previste dalle vigenti disposizioni in  materia,
          fatto salvo quanto previsto per il  personale  delle  Forze
          armate e delle  Forze  di  polizia,  anche  ad  ordinamento
          civile.».