Art. 4 Organi di accertamento medico 1. L'accertamento dell'inidoneita' psicofisica e' effettuato dagli organi medici competenti in base agli articoli 6, 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001. 2. Gli organi medici possono avvalersi per specifici accertamenti, analisi o esami del Servizio sanitario nazionale.
Note all'art. 4: Si riporta il testo degli articoli 6, 9 e 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001: «Art. 6 (Commissione). - 1. I compiti e la composizione della Commissione sono disciplinati dal titolo V del Libro I del codice dell'ordinamento militare. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno, della salute, del lavoro e politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed e' approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori.». «Art. 9 (Ricorso alternativo ad altro organismo di accertamento medico). - 1. In alternativa all'invio alla Commissione di cui all'articolo 6, l'Amministrazione, in relazione e compatibilmente con i carichi di lavoro della Commissione stessa, nonche' con l'organizzazione anche territoriale della sanita' militare, puo' trasmettere la domanda e la documentazione prodotta dall'interessato all'Azienda sanitaria locale, territorialmente competente secondo i criteri indicati all'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, per l'accertamento sanitario da parte della Commissione medica di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero alla Commissione medica di verifica di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157; come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente secondo i criteri indicati all'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare. 2. La Commissione medica procede all'accertamento sanitario, ai sensi dell'articolo 198, comma 1, del codice dell'ordinamento militare; si applicano, anche per la procedura seguita da tale Commissione, le disposizioni di cui all'articolo 198 del codice dell'ordinamento militare, ed all'articolo 7. 3. Per le visite relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, disposte ai sensi del presente articolo, la Commissione medica e' di volta in volta integrata con un ufficiale medico o funzionario medico della forza armata, del corpo o amministrazione di appartenenza.». «Art. 15 (Accertamenti di inidoneita' ed altre forme di inabilita'). - 1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di idoneita' al servizio, l'Amministrazione sottopone il dipendente a visita della Commissione territorialmente competente, con invio di una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 198 del codice dell'ordinamento militare. 3. In conformita' all'accertamento sanitario di inidoneita' assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile.».