Art. 8 Risoluzione per inidoneita' permanente 1. Nel caso di accertata permanente inidoneita' psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennita' sostitutiva del preavviso.