Art. 8 
 
               Risoluzione per inidoneita' permanente 
 
  1.  Nel  caso  di  accertata  permanente  inidoneita'   psicofisica
assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo  1  comma  1,
l'amministrazione  previa  comunicazione  all'interessato  entro   30
giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il
rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennita' sostitutiva
del preavviso.