Art. 14 
 
 
   Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 
 
  1. All'articolo 26 della  legge  12  novembre  2011,  n.  183  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole: «da oltre due anni» sono sostituite  dalle
seguenti: «da oltre tre anni» e le parole: «la cancelleria avvisa  le
parti costituite dell'onere di presentare istanza di trattazione  del
procedimento, con l'avvertimento delle conseguenze di  cui  al  comma
2.» sono sostituite dalle seguenti:  «le  impugnazioni  si  intendono
rinunciate  se  nessuna  delle  parti,   con   istanza   sottoscritta
personalmente dalla parte che ha conferito la  procura  alle  liti  e
autenticata dal difensore,  dichiara  la  persistenza  dell'interesse
alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Il  periodo  di  sei
mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui  all'articolo  2
della legge 24 marzo 2001, n. 89»; 
  c) al comma 3, le parole:  «Nei  casi  di  cui  al  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al comma 1».