Art. 15 
 
 
                   Proroga dei magistrati onorari 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole:  «  non  oltre  il  31  dicembre  2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012». 
  2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari  il  cui  mandato
scade  il  31  dicembre  2011  e  per  i  quali  non  e'   consentita
un'ulteriore  conferma  secondo  quanto   previsto   dall'   articolo
42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici  di  pace  il
cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e  per  i  quali  non  e'
consentita  un'ulteriore  conferma  secondo  quanto  previsto   dall'
articolo 7, comma  1,  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino  alla
riforma organica della magistratura onoraria e, comunque,  non  oltre
il 31 dicembre 2012.