Art. 5 
 
 
                            Procedimento 
 
  1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti  previsti  dagli
articoli  2  e  4,  fissa  con  decreto  l'udienza,   disponendo   la
comunicazione ai creditori presso la  residenza  o  la  sede  legale,
anche per  telegramma  o  per  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata,  della
proposta e del decreto contenente  l'avvertimento  dei  provvedimenti
che egli puo' adottare ai sensi del comma 3. 
  2. Con il decreto di cui al comma  1,  il  giudice  dispone  idonea
forma di pubblicita' della proposta e del decreto, nonche', nel  caso
in cui il proponente svolga  attivita'  d'impresa,  la  pubblicazione
degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. 
  3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
ai creditori, dispone che,  per  non  oltre  centoventi  giorni,  non
possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite  azioni
esecutive  individuali  ne'  disposti  sequestri   conservativi   ne'
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore  che  ha
presentato la proposta di accordo,  da  parte  dei  creditori  aventi
titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti  dei
titolari di crediti impignorabili. 
  4. Durante  il  periodo  previsto  dal  comma  3,  le  prescrizioni
rimangono sospese e le decadenze non si verificano. 
  5. Le procedure esecutive individuali  possono  essere  sospese  ai
sensi del comma 3 per una sola volta, anche  in  caso  di  successive
proposte di accordo. 
  6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del  codice  di  procedura  civile,  ma  il  tribunale  provvede   in
composizione monocratica. Il reclamo si propone al  tribunale  e  del
collegio non  puo'  far  parte  il  giudice  che  ha  pronunciato  il
provvedimento.