Art. 8 
 
 
                       Esecuzione dell'accordo 
 
  1. Se  per  la  soddisfazione  dei  crediti  sono  utilizzati  beni
sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice
nomina un liquidatore che dispone in via  esclusiva  degli  stessi  e
delle somme incassate. 
  2. L'organismo di composizione della crisi risolve  le  difficolta'
insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento
dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale  irregolarita'.
Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di  diritti  e
sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide  il
giudice investito della procedura. 
  3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata  la  conformita'
dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche  con  riferimento
alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei,  autorizza  lo
svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, delle iscrizioni relative  ai  diritti  di  prelazione,
nonche' di ogni altro vincolo. 
  4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in  essere  in
violazione dell'accordo e del piano sono nulli.