Art. 7 Assegnazioni dei gradi e promozioni 1. Fatta eccezione per benemerenze di segnalato rilievo o per ragioni di cortesia internazionale, per le quali il Consiglio puo' decidere l'assegnazione di una classe superiore, a nessuno puo' essere per la prima volta conferita un'onorificenza di grado superiore a Cavaliere. 2. Le promozioni ad una classe superiore richiedono l'acquisizione da parte dell'insignito di nuovi titoli e nuove benemerenze verso l'Italia, e possono essere proposte solo dopo una permanenza di tre anni nel grado inferiore.