Art. 7 
 
 
                 Assegnazioni dei gradi e promozioni 
 
  1. Fatta eccezione per  benemerenze  di  segnalato  rilievo  o  per
ragioni di cortesia internazionale, per le quali  il  Consiglio  puo'
decidere l'assegnazione di  una  classe  superiore,  a  nessuno  puo'
essere  per  la  prima  volta  conferita  un'onorificenza  di   grado
superiore a Cavaliere. 
  2. Le promozioni ad una classe superiore richiedono  l'acquisizione
da parte dell'insignito di nuovi titoli  e  nuove  benemerenze  verso
l'Italia, e possono essere proposte solo dopo una permanenza  di  tre
anni nel grado inferiore.