Art. 10 
 
 
                    Fondo progetti e Fondo opere 
 
  1. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sono individuate le autorizzazioni di spesa relative
al finanziamento di opere pubbliche che, ai fini della  gestione,  in
sede di predisposizione  del  disegno  di  legge  di  bilancio,  sono
ripartite, in relazione alla loro  destinazione,  tra  spese  per  la
progettazione e spese per la  realizzazione  mediante  iscrizione  su
appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio. 
  2. Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse
destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla  realizzazione
delle opere pubbliche, sono unitariamente  considerate  come  facenti
parte di  due  fondi  distinti,  rispettivamente,  denominati  «Fondo
progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi, con decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro  interessato,
previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  possono
essere disposte variazioni compensative di bilancio. 
  3. In apposito allegato al  disegno  di  legge  di  bilancio  e  al
Rendiconto generale dello Stato e' indicato l'ammontare delle risorse
afferenti rispettivamente al «Fondo progetti»  e  al  «Fondo  opere»,
distintamente per ciascun Ministero. 
  4. L'opera  pubblica,  previa  assegnazione  del  Codice  unico  di
Progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
e' ammessa al finanziamento a valere  sul  «Fondo  progetti»  per  la
relativa  quota  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  a   seguito
dell'esito positivo della procedura di valutazione  tecnico-economica
degli studi di fattibilita' di cui all'articolo  4,  comma  1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero  dell'approvazione
del progetto  preliminare  redatto  ai  sensi  dell'articolo  93  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero  dell'approvazione
del progetto preliminare ai  sensi  dell'articolo  165  del  medesimo
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  5. Le opere pubbliche vengono ammesse al finanziamento a valere sul
«Fondo opere» dopo il completamento e l'approvazione  della  relativa
progettazione definitiva. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'art.  11  della  legge  16  gennaio
          2003, n. 3, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  4,  comma  1,  della
          citata legge n. 144 del 1999: 
              «Art. 4 (Studi di  fattibilita'  delle  amministrazioni
          pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni
          regionali e locali). - 1. Lo  studio  di  fattibilita'  per
          opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi  e'
          lo strumento ordinario preliminare ai fini  dell'assunzione
          delle   decisioni   di   investimento   da   parte    delle
          amministrazioni pubbliche.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  93  e  165  del
          citato decreto legislativo n. 163 del 2006: 
              «Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e
          per le concessioni di lavori). -  1.  La  progettazione  in
          materia di lavori pubblici si articola,  nel  rispetto  dei
          vincoli  esistenti,  preventivamente   accertati,   laddove
          possibile fin dal documento preliminare, e  dei  limiti  di
          spesa  prestabiliti,  secondo  tre  livelli  di  successivi
          approfondimenti  tecnici,  in  preliminare,  definitiva  ed
          esecutiva, in modo da assicurare: 
              a)  la  qualita'  dell'opera  e  la  rispondenza   alle
          finalita' relative; 
              b) la conformita' alle norme ambientali e urbanistiche; 
              c)  il  soddisfacimento   dei   requisiti   essenziali,
          definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. 
              2. Le prescrizioni relative agli elaborati  descrittivi
          e grafici contenute nei commi  3,  4  e  5  sono  di  norma
          necessarie   per   ritenere   i   progetti    adeguatamente
          sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase  di
          progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
          e alla dimensione dei  lavori  da  progettare,  ritenga  le
          prescrizioni di cui ai commi  3,  4  e  5  insufficienti  o
          eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. 
              3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
          qualitative  e  funzionali  dei  lavori,  il  quadro  delle
          esigenze da soddisfare e delle  specifiche  prestazioni  da
          fornire e consiste  in  una  relazione  illustrativa  delle
          ragioni della scelta della soluzione  prospettata  in  base
          alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
          con riferimento ai profili ambientali  e  all'utilizzo  dei
          materiali  provenienti   dalle   attivita'   di   riuso   e
          riciclaggio,  della  sua  fattibilita'   amministrativa   e
          tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
          prima  approssimazione,  dei  costi,  da   determinare   in
          relazione ai benefici previsti, nonche' in  schemi  grafici
          per l'individuazione  delle  caratteristiche  dimensionali,
          volumetriche, tipologiche, funzionali  e  tecnologiche  dei
          lavori  da  realizzare;  il  progetto  preliminare   dovra'
          inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa. 
              4. Il progetto  definitivo  individua  compiutamente  i
          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei
          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni
          stabiliti nel progetto preliminare  e  contiene  tutti  gli
          elementi necessari ai fini del  rilascio  delle  prescritte
          autorizzazioni  e  approvazioni.  Esso  consiste   in   una
          relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le  scelte
          progettuali, nonche' delle  caratteristiche  dei  materiali
          prescelti e dell'inserimento delle  opere  sul  territorio;
          nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
          generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
          caratteristiche   delle   opere,    e    delle    soluzioni
          architettoniche,  delle   superfici   e   dei   volumi   da
          realizzare, compresi quelli per l'individuazione  del  tipo
          di  fondazione;  negli   studi   e   indagini   preliminari
          occorrenti con riguardo alla natura e alle  caratteristiche
          dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
          impianti; in un  disciplinare  descrittivo  degli  elementi
          prestazionali, tecnici ed economici  previsti  in  progetto
          nonche' in un computo metrico estimativo. Gli  studi  e  le
          indagini occorrenti,  quali  quelli  di  tipo  geognostico,
          idrologico,  sismico,  agronomico,  biologico,  chimico,  i
          rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
          da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
          impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. 
              5. Il progetto esecutivo,  redatto  in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da realizzare e il relativo costo previsto  e  deve  essere
          sviluppato ad un livello di definizione tale da  consentire
          che ogni elemento sia identificabile in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. In particolare  il  progetto
          e' costituito dall'insieme  delle  relazioni,  dei  calcoli
          esecutivi  delle  strutture  e  degli  impianti   e   degli
          elaborati  grafici  nelle  scale  adeguate,  compresi   gli
          eventuali particolari costruttivi, dal capitolato  speciale
          di  appalto,  prestazionale  o  descrittivo,  dal   computo
          metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi  unitari.  Esso
          e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
          nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori  studi  e
          indagini,  di  dettaglio  o  di  verifica   delle   ipotesi
          progettuali,  che  risultino  necessari  e  sulla  base  di
          rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e  picchettazioni,
          di rilievi  della  rete  dei  servizi  del  sottosuolo.  Il
          progetto  esecutivo  deve  essere  altresi'  corredato   da
          apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
          da redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti,  i
          tempi e la gradualita' stabiliti  dal  regolamento  di  cui
          all'art. 5. 
              6. In relazione alle caratteristiche  e  all'importanza
          dell'opera, il regolamento, con riferimento alle  categorie
          di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti
          le esigenze  di  gestione  e  di  manutenzione,  stabilisce
          criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica  dei  vari
          livelli di progettazione. 
              7.  Gli  oneri  inerenti   alla   progettazione,   alla
          direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
          agli studi e alle ricerche  connessi,  gli  oneri  relativi
          alla  progettazione   dei   piani   di   sicurezza   e   di
          coordinamento e dei  piani  generali  di  sicurezza  quando
          previsti ai sensi del decreto legislativo 14  agosto  1996,
          n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
          specialistiche atte a definire  gli  elementi  necessari  a
          fornire il progetto esecutivo completo in  ogni  dettaglio,
          ivi  compresi  i  rilievi  e  i  costi  riguardanti  prove,
          sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti  per
          gli  edifici  esistenti,  fanno  carico  agli  stanziamenti
          previsti per la  realizzazione  dei  singoli  lavori  negli
          stati  di  previsione  della  spesa  o  nei  bilanci  delle
          stazioni appaltanti. 
              8. I progetti sono redatti in  modo  da  assicurare  il
          coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del
          contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
          nel  caso  di  interventi   urbani,   ai   problemi   della
          accessibilita' e della manutenzione degli  impianti  e  dei
          servizi a rete. 
              9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e  delle
          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'
          autorizzato  ai  sensi  dell'art.  15   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.». 
              «Art.   165   (Progetto   preliminare.   Procedura   di
          valutazione di impatto ambientale e localizzazione). - 1. I
          soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero,  entro  il
          termine di sei mesi  dall'approvazione  del  programma,  il
          progetto preliminare delle  infrastrutture  di  competenza.
          Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara,  il
          termine e' elevato a  nove  mesi.  Le  risorse  finanziarie
          occorrenti per la redazione  del  progetto  preliminare  ed
          eventualmente non  gia'  disponibili,  sono  assegnate  dal
          Ministro delle infrastrutture, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, su  richiesta  del  soggetto
          aggiudicatore, a valere sulla  quota  dei  fondi  destinata
          alle  attivita'  progettuali,  nei  limiti  delle   risorse
          disponibili, anche a  rimborso  di  somme  gia'  anticipate
          dalle regioni ai sensi dell'art. 163, comma 1. 
              2. Ove il soggetto aggiudicatore  intenda  sollecitare,
          per la redazione del progetto preliminare, la  proposta  di
          un promotore, ne da' immediata comunicazione al  Ministero,
          ai fini della pubblicazione della  lista  di  cui  all'art.
          175, comma 1. 
              3. Il progetto preliminare delle infrastrutture,  oltre
          a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato
          XXI  deve  evidenziare,  con  apposito  adeguato  elaborato
          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali
          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;
          deve   inoltre   indicare   ed   evidenziare    anche    le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i
          limiti di  spesa  dell'infrastruttura  da  realizzare,  ivi
          compreso il limite di spesa, comunque non superiore al  due
          per cento dell'intero costo dell'opera,  per  le  eventuali
          opere e misure  compensative  dell'impatto  territoriale  e
          sociale   strettamente   correlate    alla    funzionalita'
          dell'opera. Nella  percentuale  indicata  devono  rientrare
          anche  gli  oneri  di  mitigazione  di  impatto  ambientale
          individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve
          le eventuali ulteriori misure da adottare nel  rispetto  di
          specifici  obblighi  comunitari.  Ove,   ai   sensi   delle
          disposizioni nazionali o  regionali  vigenti,  l'opera  sia
          soggetta a valutazione di impatto ambientale,  il  progetto
          preliminare  e'  corredato  anche  da  studio  di   impatto
          ambientale e reso pubblico secondo  le  procedure  previste
          dalla legge nazionale  o  regionale  applicabile.  Ai  fini
          dell'approvazione del progetto preliminare non e' richiesta
          la   comunicazione   agli   interessati   alle    attivita'
          espropriative,  di  cui  all'art.  11   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327  ovvero
          altra  comunicazione  diversa  da  quella  effettuata   per
          l'eventuale  procedura  di  VIA,  ai  sensi  del   presente
          articolo; ove non sia prevista  la  procedura  di  VIA,  il
          progetto  preliminare  e'  comunque  depositato  presso  il
          competente ufficio della regione interessata, ai fini della
          consultazione da parte del pubblico, e del deposito si  da'
          avviso sul sito  internet  della  regione  e  del  soggetto
          aggiudicatore. 
              4.  I  soggetti  aggiudicatori  rimettono  il  progetto
          preliminare al Ministero e, ove  competenti,  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al
          Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  per  i
          beni e le  attivita'  culturali,  nonche'  alle  regioni  o
          province autonome competenti per  territorio.  Il  medesimo
          progetto  e'  altresi'  rimesso  agli  enti  gestori  delle
          interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate
          dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le  ulteriori
          amministrazioni  competenti   a   rilasciare   permessi   e
          autorizzazioni di ogni genere e  tipo,  nonche',  nei  casi
          previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici  o  ad
          altra commissione  consultiva  competente.  Le  valutazioni
          delle amministrazioni  interessate  e  degli  enti  gestori
          delle  interferenze,  riguardanti  eventuali   proposte   e
          richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita
          conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni
          dal  ricevimento  del  progetto  da  parte   dei   soggetti
          interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data
          del predetto  ricevimento.  La  conferenza  di  servizi  ha
          finalita'  istruttoria  e  ad  essa  non  si  applicano  le
          disposizioni degli articoli 14 e  seguenti  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia
          di conferenza di servizi. Nei  sessanta  giorni  successivi
          alla conclusione della conferenza di servizi  il  Ministero
          valuta le proposte e le  richieste  pervenute  in  sede  di
          conferenza   di   servizi   da   parte   delle    pubbliche
          amministrazioni  competenti  e   dei   gestori   di   opere
          interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del
          Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  o   di   altra
          commissione consultiva competente,  e  formula  la  propria
          proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva
          il progetto preliminare. 
              5.  Il  progetto  preliminare,  istruito   secondo   le
          previsioni del presente articolo, e' approvato dal CIPE. Il
          CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai  fini  della
          intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e
          province autonome interessate, che si pronunciano,  sentiti
          i  comuni  nel  cui  territorio  si  realizza  l'opera.  La
          pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma  che
          precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non  si
          siano tempestivamente espressi. 
              5-bis.  Il   soggetto   aggiudicatore   provvede   alla
          pubblicazione del bando di gara non  oltre  novanta  giorni
          dalla  pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del
          progetto preliminare, ove questo sia posto a base di  gara.
          In caso di mancato adempimento il  CIPE,  su  proposta  del
          Ministero, puo' disporre  la  revoca  del  finanziamento  a
          carico dello Stato. 
              6.  In  caso  di  motivato  dissenso  delle  regioni  o
          province autonome interessate si procede come segue: 
              a) per le infrastrutture di carattere interregionale  o
          internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto  alla
          valutazione del Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,
          alla cui attivita' istruttoria partecipano i rappresentanti
          della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine
          il progetto e' rimesso a cura del  Ministero  al  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici  che,  nei  quarantacinque
          giorni dalla ricezione, valuta  i  motivi  del  dissenso  e
          l'eventuale proposta alternativa che,  nel  rispetto  delle
          funzionalita' dell'opera, la regione o  provincia  autonoma
          dissenziente avesse formulato  all'atto  del  dissenso.  Il
          parere del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  e'
          rimesso  dal  Ministro  al  CIPE,  che  assume  le  proprie
          motivate  definitive  determinazioni  entro  i   successivi
          trenta  giorni.  Ove  anche  in  questa  sede  permanga  il
          dissenso  della  regione   o   provincia   autonoma,   alla
          approvazione del progetto  preliminare  si  provvede  entro
          sessanta  giorni   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, e,
          per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri,  di
          concerto con il Ministro delle attivita' produttive o altro
          Ministro competente per  materia,  sentita  la  commissione
          parlamentare per le questioni regionali; 
              b)  per  le   altre   infrastrutture   e   insediamenti
          produttivi, in caso di dissenso delle  regioni  o  province
          autonome interessate, si provvede, entro i  successivi  sei
          mesi e a mezzo di un collegio tecnico  costituito  d'intesa
          tra  il  Ministero  e  la  regione  o  provincia   autonoma
          interessata,  ad  una  nuova   valutazione   del   progetto
          preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel
          rispetto  delle  funzionalita'  dell'opera,  la  regione  o
          provincia autonoma dissenziente avesse  formulato  all'atto
          del  dissenso.  Ove  permanga  il  dissenso  sul   progetto
          preliminare, il Ministro delle  infrastrutture  propone  al
          CIPE,  d'intesa  con  la  regione  o   provincia   autonoma
          interessata,  la   sospensione   della   infrastruttura   o
          insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione  in
          sede di aggiornamento del programma, ovvero  l'avvio  della
          procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture
          o insediamenti produttivi  di  carattere  interregionale  o
          internazionale. 
              7. L'approvazione determina, ove  necessario  ai  sensi
          delle vigenti norme,  l'accertamento  della  compatibilita'
          ambientale  dell'opera   e   perfeziona,   ad   ogni   fine
          urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua
          localizzazione, comportando l'automatica  variazione  degli
          strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli  immobili  su
          cui e' localizzata l'opera  sono  assoggettati  al  vincolo
          preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10  del  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327; il vincolo si intende apposto  anche  in  mancanza  di
          espressa  menzione;  gli  enti   locali   provvedono   alle
          occorrenti misure di salvaguardia delle  aree  impegnate  e
          delle relative eventuali fasce di rispetto  e  non  possono
          rilasciare, in assenza dell'attestazione di  compatibilita'
          tecnica da parte del soggetto  aggiudicatore,  permessi  di
          costruire, ne' altri  titoli  abilitativi  nell'ambito  del
          corridoio individuato con l'approvazione  del  progetto  ai
          fini  urbanistici  e  delle  aree  comunque  impegnate  dal
          progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del  progetto
          preliminare e' resa  pubblica  mediante  pubblicazione  nel
          Bollettino  ufficiale  della  regione  (o  nella   Gazzetta
          Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati  a
          cura del soggetto aggiudicatore.  Ai  fini  ambientali,  si
          applica l'art. 183, comma 6. 
              7-bis. Per le  infrastrutture  il  vincolo  preordinato
          all'esproprio ha durata di  sette  anni,  decorrenti  dalla
          data in cui diventa  efficace  la  delibera  del  CIPE  che
          approva il  progetto  preliminare  dell'opera.  Entro  tale
          termine, puo' essere approvato il progetto  definitivo  che
          comporta la dichiarazione di pubblica utilita'  dell'opera.
          In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel
          predetto  termine,  il  vincolo  preordinato  all'esproprio
          decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'art.
          9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.  Ove
          sia   necessario   reiterare   il    vincolo    preordinato
          all'esproprio, la proposta e' formulata al  CIPE  da  parte
          del Ministero, su istanza del  soggetto  aggiudicatore.  La
          reiterazione del  vincolo  e'  disposta  con  deliberazione
          motivata del CIPE secondo  quanto  previsto  dal  comma  5,
          terzo e quarto periodo. La disposizione del presente  comma
          deroga alle disposizioni dell'art. 9, commi 2, 3 e  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327. 
              8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui
          all'art. 15 del decreto del Presidente della  Repubblica  8
          giugno 2001, n. 327, puo' essere estesa  al  compimento  di
          ricerche  archeologiche,  bonifica  di   ordigni   bellici,
          bonifica dei siti inquinati e puo' essere rilasciata  dalla
          autorita' espropriante ovvero dal  concessionario  delegato
          alle attivita' espropriative, ai soggetti o  alle  societa'
          incaricate  della  predetta  attivita'  anche  prima  della
          redazione   del   progetto   preliminare.    Le    ricerche
          archeologiche  sono  compiute  sotto  la  vigilanza   delle
          competenti  soprintendenze,  che   curano   la   tempestiva
          programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima,
          allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere. 
              9.   Ove,   ai   fini   della    progettazione    delle
          infrastrutture, sia necessaria  l'escavazione  di  cunicoli
          esplorativi, l'autorizzazione alle attivita' relative,  ivi
          inclusa l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei
          siti  di  deposito,  e'  rilasciata  dal   Ministro   delle
          infrastrutture, d'intesa con il presidente della regione  o
          provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'art.
          166, comma 5. In caso di mancata intesa nei  trenta  giorni
          dalla richiesta l'autorizzazione e' rimessa al CIPE, che si
          pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalita' di
          cui ai commi 5 e 6. I risultati dell'attivita' esplorativa,
          significativi   a   livello   ambientale,   sono   altresi'
          comunicati al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio  ai  fini  della  procedura  di  valutazione  di
          impatto ambientale. 
              10. Prima dell'approvazione del  progetto  preliminare,
          si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse
          archeologico nei casi previsti  dagli  articoli  95  e  96,
          salvo quanto disposto dall'art.  38  dell'allegato  tecnico
          XXI.».