Art. 11 Funzionamento dei sistemi 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con le amministrazioni interessate provvede all'applicazione della presente disciplina e fornisce il supporto tecnico necessario ad assicurare il funzionamento dei sistemi informativi di cui al presente decreto. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato puo' prevedere forme di certificazione dei sistemi e delle banche dati di cui al presente provvedimento per assicurare accuratezza, consistenza, completezza e tempestivita' delle relative informazioni.