Art. 11 
 
 
                      Funzionamento dei sistemi 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale
dello Stato d'intesa  con  le  amministrazioni  interessate  provvede
all'applicazione della presente disciplina  e  fornisce  il  supporto
tecnico  necessario  ad  assicurare  il  funzionamento  dei   sistemi
informativi di cui al presente decreto. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato puo' prevedere  forme
di certificazione dei sistemi e delle banche dati di cui al  presente
provvedimento per assicurare accuratezza, consistenza, completezza  e
tempestivita' delle relative informazioni.