Art. 6 Modalita' e regole di trasmissione dei dati 1. Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresi' stabilite, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ed ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto. 2. Tale trasmissione si considera assolta se effettuata con le informazioni minime di cui all'articolo 5 verso altre banche dati gestite da amministrazioni dello Stato i cui dati, secondo quanto specificato all'articolo 7, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano trasmesse le informazioni minime di cui all'articolo 5. 3. Per i dati gia' trasmessi ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'obbligo di cui all'articolo 2 si intende adempiuto con la trasmissione all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; la medesima Autorita' rende disponibili detti dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. 4. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 163, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui l'obbligo si intende adempiuto con la trasmissione al CIPE che provvede a condividere le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche. 5. L'obbligo di trasmissione delle informazioni previsto all'articolo 2, se riguardante opere gia' oggetto di rilevazione nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato si intende assolto con la validazione dei dati nell'ambito del predetto sistema che li rende disponibili per la banca dati delle amministrazioni pubbliche.