Art. 6 
 
 
             Modalita' e regole di trasmissione dei dati 
 
  1. Con il decreto di cui all'articolo 5  sono  altresi'  stabilite,
sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza
pubblica, l'ISTAT e  DigitPA,  le  modalita'  di  trasmissione  delle
informazioni  di  cui  all'articolo   2   alla   banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche ed ogni elemento necessario  ad  assicurare
la corretta ed efficace attivazione del processo  di  rilevazione  di
cui al presente decreto. 
  2. Tale trasmissione si considera  assolta  se  effettuata  con  le
informazioni minime di cui all'articolo 5  verso  altre  banche  dati
gestite da amministrazioni dello Stato i  cui  dati,  secondo  quanto
specificato all'articolo  7,  confluiscono  nella  banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche. Nei  casi  di  cui  ai  commi  3,  4  e  5
l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano  trasmesse
le informazioni minime di cui all'articolo 5. 
  3. Per i dati gia' trasmessi ai sensi del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e successive  modificazioni,  l'obbligo  di  cui
all'articolo 2 si intende adempiuto con la trasmissione all'Autorita'
per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture; la medesima Autorita' rende disponibili  detti  dati  alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche. 
  4. E' fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  163,  comma  2,
lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 per  cui
l'obbligo si intende  adempiuto  con  la  trasmissione  al  CIPE  che
provvede a condividere le  informazioni  ai  fini  dell'alimentazione
della banca dati delle amministrazioni pubbliche. 
  5.  L'obbligo   di   trasmissione   delle   informazioni   previsto
all'articolo 2, se riguardante  opere  gia'  oggetto  di  rilevazione
nell'ambito  del  sistema  nazionale  di  monitoraggio   del   Quadro
strategico  nazionale  2007/2013  istituito   presso   il   Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale  dello  Stato  si
intende assolto con la validazione dei dati nell'ambito del  predetto
sistema  che  li  rende  disponibili  per   la   banca   dati   delle
amministrazioni pubbliche.