Art. 11 
 
Semplificazioni in materia  di  circolazione  stradale,  abilitazioni
  alla guida, affidamento del  servizio  informazioni  sul  traffico,
  "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita' 
 
  1. Al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, recante "Nuovo Codice  della  strada",  e  di  seguito
denominato  "Codice  della  strada",  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 115,  l'abrogazione  del  comma  2-bis,  disposta
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b)  all'articolo  119,  comma  4,  l'alinea  e'  sostituito   dal
seguente: "4. L'accertamento  dei  requisiti  psichici  e  fisici  e'
effettuato da commissioni mediche locali, costituite  dai  competenti
organi regionali ovvero  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  che  provvedono  altresi'   alla   nomina   dei   rispettivi
presidenti, nei riguardi:"; 
    c)  all'articolo  119,  comma  4,  la  lettera  b-bis),  inserita
dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
soppressa; 
    d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    e)  all'articolo  126,  comma  6,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59,  le  parole:  ",  previa  verifica
della  sussistenza  dei  requisiti  fisici  e  psichici  presso   una
commissione medica locale,  ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  4,
lettera b-bis " sono soppresse. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  28  del  decreto
legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  la   disposizione   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo
entra in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto. 
  3. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2011,  n.  59,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 115, comma  2,  del  Codice  della  strada,  i
titolari di certificato  di  idoneita'  alla  guida  del  ciclomotore
ovvero di patente di guida, al compimento  dell'ottantesimo  anno  di
eta', rinnovano la validita' dei predetti titoli abilitativi ogni due
anni. 
  4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente  decreto,  provvede  a  modificare  l'articolo  330  del
regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
495, in conformita' alle modifiche introdotte dalla  lettera  a)  del
comma 1. 
  5. All'articolo 7,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla lettera b), le parole: "in aggiunta  a  quelli  festivi;"
sono sostituite dalle seguenti: "in aggiunta  a  quelli  festivi,  da
individuarsi  in  modo  da  contemperare  le  esigenze  di  sicurezza
stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli
effetti che i divieti determinano sulla  attivita'  di  autotrasporto
nonche' sul sistema economico produttivo nel suo complesso." ; 
    b) la lettera c) e' soppressa.". 
  6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,
sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di  formazione
preliminare per l'esame di idoneita'  professionale  le  persone  che
hanno  assolto  all'obbligo  scolastico  e  superato  un   corso   di
istruzione secondaria di secondo grado;  sono  dispensate  dall'esame
per la dimostrazione  dell'idoneita'  professionale  le  persone  che
dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa,  l'attivita'  in
una o piu' imprese di trasporto  italiane  o  comunitarie  da  almeno
dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano  in  attivita'  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi
di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del
regolamento (CE) n. 1071/2009. 
  7. Il centro di  coordinamento  delle  informazioni  sul  traffico,
sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale di  cui  all'articolo  73
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e' autorizzato ad affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30,
del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  i  servizi  di
produzione, distribuzione e trasmissione, sul  canale  radiofonico  e
televisivo, delle  informazioni  sul  traffico  e  sulla  viabilita',
nonche' ogni altro servizio utile al proprio  funzionamento,  qualora
da detto affidamento derivi un minor  onere  per  il  bilancio  dello
Stato. 
  8.  A  decorrere  dall'anno  2012  il  controllo  obbligatorio  dei
dispositivi  di  combustione  e  scarico  degli  autoveicoli  e   dei
motoveicoli e' effettuato esclusivamente al momento  della  revisione
obbligatoria periodica del mezzo. 
  9. Gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto  su
strada disciplinati dal regolamento (CEE) n.  3821/85,  e  successive
modificazioni,  sono  controllati  ogni  due  anni   dalle   officine
autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi.  L'attestazione
di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della
revisione periodica prevista dall'articolo 80 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. 
  10. All'articolo 10 del  decreto-legge  6  febbraio  1987,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1987,  n.  132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 4 sono abrogati; 
    b) al comma 2, dopo le parole: "Le  officine"  sono  inserite  le
seguenti: "autorizzate alla riparazione dei tachigrafi" e le  parole:
"di cui al comma 1" sono soppresse.