Art. 17 
 
   Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE 
 
  1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo  9-bis,  comma
2, del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti
gli effetti di legge, anche  agli  obblighi  di  comunicazione  della
stipula del contratto di soggiorno per  lavoro  subordinato  concluso
direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in  possesso
di permesso di soggiorno, in corso di  validita',  che  abiliti  allo
svolgimento di attivita' di lavoro subordinato  di  cui  all'articolo
5-bis del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  2. All'articolo 24 del testo unico delle  disposizioni  concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Qualora lo sportello unico per  l'immigrazione,  decorsi  i
venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro  il
proprio diniego, la richiesta si intende accolta,  nel  caso  in  cui
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) la richiesta riguardi uno straniero  gia'  autorizzato  l'anno
precedente a prestare lavoro stagionale presso lo  stesso  datore  di
lavoro richiedente; 
    b)  il  lavoratore  stagionale  nell'anno  precedente  sia  stato
regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia  rispettato  le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.». 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui  al  comma  3,
l'autorizzazione al lavoro  stagionale  si  intende  prorogato  e  il
permesso  di  soggiorno  puo'  essere  rinnovato  in  caso  di  nuova
opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo  stesso  o  da  altro
datore di lavoro.». 
  3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui all'articolo  38  e
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e
massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del  testo  unico,  anche  a
piu' datori di lavoro,  oltre  al  primo,  che  impiegano  lo  stesso
lavoratore  straniero  per  periodi  di  lavoro  successivi   ed   e'
rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal
secondo rapporto di lavoro,  si  trovi  legittimamente  presente  nel
territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo
rapporto di lavoro stagionale. In  tale  ipotesi,  il  lavoratore  e'
esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza  per  il
rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita'  consolare  e  il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale  deve  essere  rinnovato,
nel  rispetto  dei  limiti  temporali  minimi  e   massimi   di   cui
all'articolo 24, comma 3, del testo unico,  fino  alla  scadenza  del
nuovo rapporto di lavoro stagionale. 
  4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto
il  seguente:  "La  richiesta  di  assunzione,  per   le   annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di  lavoro
anche diverso dal datore di  lavoro  che  ha  ottenuto  il  nullaosta
triennale al lavoro stagionale.".