Art. 23 
 
Autorizzazione unica in materia ambientale per  le  piccole  e  medie
                               imprese 
 
  1. Ferme restando le  disposizioni  in  materia  di  autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure  e  ridurre
gli oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle  attivita'
di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  il  Governo  e'  autorizzato  ad
emanare un regolamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro  dell'ambiente
e della tutela territorio e del mare, del Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   volto   a   disciplinare
l'autorizzazione unica ambientale e a  semplificare  gli  adempimenti
amministrativi delle piccole e medie imprese,  in  base  ai  seguenti
principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e
successive modificazioni: 
    a)  l'autorizzazione  sostituisce  ogni  atto  di  comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto  dalla  legislazione  vigente  in
materia ambientale; 
    b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata  da  un  unico
ente; 
    c)  il  procedimento  deve  essere  improntato  al  principio  di
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in  relazione  alla
dimensione  dell'impresa  e  al   settore   di   attivita',   nonche'
all'esigenza  di  tutela  degli  interessi  pubblici  e  non   dovra'
comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e  dalla  data  di
entrata in vigore  del  medesimo  regolamento  sono  identificate  le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.