Art. 24 
 
Modifiche  alle  norme  in  materia  ambientale  di  cui  al  decreto
                  legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma  17,  sesto  periodo,  dopo  le  parole:
"titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data"  sono  inserite
le seguenti: ", anche ai fini delle eventuali relative proroghe"; 
    b)  all'articolo  10,  comma  1,  secondo  periodo,   la   parola
"richiesta" e' sostituita dalla seguente: "rilasciata"; 
    c) all'articolo 29-decies, comma 1,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Per gli impianti localizzati in  mare,  l'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale  esegue  i
controlli di  cui  al  comma  3,  coordinandosi  con  gli  uffici  di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico."; 
    d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, le parole da: "e'  rilasciata"  a:  "smaltimento
alternativo" sono sostituite dalle  seguenti:  "e'  rilasciata  dalla
regione,  fatta  eccezione  per  gli  interventi  ricadenti  in  aree
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982,  n.  979  e  6
dicembre 1991, n. 394,  per  i  quali  e'  rilasciata  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,"; 
      2) al comma 3, dopo la parola "autorizzazione" e'  inserita  la
seguente "regionale"; 
    e) all'articolo 216-bis,  comma  7,  dopo  il  primo  periodo  e'
inserito il seguente: "Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui
al primo periodo, le autorita' competenti  possono  autorizzare,  nel
rispetto della normativa comunitaria, le operazioni di  rigenerazione
degli oli usati anche  in  deroga  all'allegato  A,  tabella  3,  del
decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i  limiti
stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT."; 
    f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e'  inserito  il  seguente:
"3-bis . I produttori e gli  importatori  di  pneumatici  o  le  loro
eventuali forme associate  determinano  annualmente  l'ammontare  del
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno  solare
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo  comunicano,  entro
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare  anche  specificando  gli  oneri  e  le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del  contributo.  Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  se
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine  di  disporre
della completezza delle informazioni da divulgare anche a  mezzo  del
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere  nell'anno  solare  in  corso
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo  richiesto
per l'anno solare in corso."; 
    g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera o) le parole: "per  le
piattaforme  off-shore,  l'autorita'  competente  e'   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e  alla
lettera p) le parole  da:  "per  le  piattaforme"  alle  parole  "gas
naturale liquefatto off-shore;" sono soppresse; 
    h) all'articolo 281, dopo il comma 5, e'  inserito  il  seguente:
"5-bis Le integrazioni e le modifiche degli allegati  alle  norme  in
materia di tutela dell'aria e  della  riduzione  delle  emissioni  in
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di  concerto
con  il  Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."; 
    i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il  punto  1.4  e'  inserito  il  seguente:
"1.4-bis terminali di rigassificazione e altri  impianti  localizzati
in mare su piattaforme off-shore;".