Art. 26 
 
          Definizione di bosco e di arboricoltura da legno 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  227,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera c), dopo le parole:  "la  continuita'  del
bosco" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non identificabili  come
pascoli, prati e pascoli arborati"; 
    b) al comma 6,  dopo  le  parole:  "i  castagneti  da  frutto  in
attualita'  di  coltura   e   gli   impianti   di   frutticoltura   e
d'arboricoltura da  legno  di  cui  al  comma  5"  sono  inserite  le
seguenti:  "ivi  comprese,  le  formazioni   forestali   di   origine
artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione  a
misure  agro  ambientali  promosse  nell'ambito  delle  politiche  di
sviluppo rurale dell'Unione europea  una  volta  scaduti  i  relativi
vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di  interesse
storico  coinvolti  da   processi   di   forestazione,   naturale   o
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi" e, in fine,  sono
aggiunte le seguenti:  "non  identificabili  come  pascoli,  prati  o
pascoli arborati.".