Art. 35 
 
Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento  e
           conferimento di funzioni ai magistrati ordinari 
 
  1. L'articolo 2397, terzo comma, del codice  civile  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Se  lo  statuto  non  dispone  diversamente  e  se  ricorrono   le
condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi
dell'articolo 2435-bis,  le  funzioni  del  collegio  sindacale  sono
esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti
nell'apposito registro. L'assemblea provvede alla nomina del collegio
sindacale, entro trenta giorni  dall'approvazione  del  bilancio  dal
quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del
bilancio  in  forma  abbreviata.  Scaduto  il  termine,  provvede  il
tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.". 
  2. All'articolo 2477 del codice civile: 
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo
puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri,  ivi  compresa
la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo  o
di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,  l'organo  di
controllo e' costituito da un solo membro effettivo."; 
    b) al secondo, terzo, quarto  e  sesto  comma,  le  parole:  "del
sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dell'organo di controllo  o
del revisore"; 
    c) il quinto comma e'  sostituito  dal  seguente:  "Nel  caso  di
nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano  le
disposizioni sul collegio sindacale  previste  per  le  societa'  per
azioni.". 
  3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle  funzioni  direttive
apicali  di  legittimita',  la  disposizione  dell'articolo  194  del
medesimo regio decreto si interpreta nel senso che  il  rispetto  del
termine ivi  previsto  e'  richiesto  per  tutti  i  trasferimenti  o
conferimenti di funzioni,  anche  superiori  o  comunque  diverse  da
quelle ricoperte, dei magistrati ordinari. 
  4. L'articolo 195 del regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  e'
sostituito dal  seguente:  "Art.195  -  (Disposizioni  speciali).  Le
disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al  presidente
aggiunto della corte  di  cassazione,  al  presidente  del  tribunale
superiore delle acque pubbliche,  al  procuratore  generale  aggiunto
presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione  della  corte
di cassazione, agli avvocati generali della corte di  cassazione,  ai
presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.".