Art. 38 
 
 Semplificazione degli adempimenti per la tenuta dei gas medicinali 
 
  1. All'articolo 101, comma 2, del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219, dopo le parole: «La persona responsabile  di  cui  alla
lettera b) del comma 1» sono inserite le seguenti: «e di cui al comma
2-bis» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministero
della  salute,  sentita  l'AIFA,  possono  essere  stabilite,  per  i
depositi che  trattano  esclusivamente  gas  medicinali,  deroghe  al
disposto di cui al primo periodo.». 
  2. All'articolo 101, del decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.
219, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, le funzioni di
persona responsabile di  depositi  che  trattano  esclusivamente  gas
medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno
dei seguenti requisiti: 
    a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui  al  decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di  cui
al decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle  classi  di
seguito specificate: 
      I. classe  LM-8  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologie industriali; 
      II. classe LM-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
      III. classe LM-21 Classe dei  corsi  di  laurea  magistrale  in
ingegneria chimica; 
    b) abbia conseguito una laurea di cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509,  e   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  22   ottobre   2004,   n.   270,
appartenente a una delle classi di seguito specificate, a  condizione
che siano stati superati gli  esami  di  chimica  farmaceutica  e  di
legislazione farmaceutica: 
      I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie; 
      II. classe  L-9  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  ingegneria
industriale; 
      III. classe L-27 Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie chimiche; 
      IV. classe L-29  Classe  dei  corsi  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie farmaceutiche; 
    c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non  continuativi,
successivamente all'entrata in  vigore  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino  di
distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali; 
  2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  in
mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), e dal  comma
2-bis).".