Art. 46 
 
Disposizioni in materia di enti pubblici non economici  vigilati  dal
Ministero della difesa e di Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e
                            degli utenti 
 
  1. Con uno o piu' regolamenti  da  emanare,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa  di
concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione  e  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
organizzazioni  sindacali  in   relazione   alla   destinazione   del
personale, si puo'  procedere  alla  trasformazione  in  soggetti  di
diritto privato secondo quanto previsto dell'articolo 2,  comma  634,
lettere b) ed f), della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  degli  enti
pubblici non economici vigilati dal  Ministero  della  difesa,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Anche al fine di assicurare il  necessario  coordinamento  delle
associazioni dei consumatori ed utenti in merito all'attuazione delle
disposizioni di semplificazione procedimentale  e  documentale  nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 136, comma  4,  lettera
h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  al  Consiglio
Nazionale  dei  Consumatori  e  degli  Utenti,  di  cui  al  medesimo
articolo,  non  si  applicano  le  vigenti  norme   in   materia   di
soppressione degli organi collegiali  e  di  riduzione  dei  relativi
componenti, fatti salvi i risparmi di spesa  gia'  conseguiti  ed  il
carattere gratuito dei relativi incarichi.