Art. 57 
 
Disposizioni  per  le  infrastrutture  energetiche  strategiche,   la
       metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio 
 
  1. Al fine di garantire il contenimento dei costi  e  la  sicurezza
degli approvvigionamenti petroliferi, nel quadro delle misure volte a
migliorare l'efficienza e la competitivita' nel settore  petrolifero,
sono individuati, quali infrastrutture e insediamenti  strategici  ai
sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i),  della  legge  23  agosto
2004, n. 239: 
    a) gli  stabilimenti  di  lavorazione  e  di  stoccaggio  di  oli
minerali; 
    b)  i  depositi  costieri   di   oli   minerali   come   definiti
dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
    c) i depositi di carburante per aviazione  siti  all'interno  del
sedime aeroportuale; 
    d)  i  depositi  di  stoccaggio  di  prodotti   petroliferi,   ad
esclusione del G.P.L., di capacita' autorizzata non inferiore a metri
cubi 10.000; 
    e) i depositi di stoccaggio di G.P.L.  di  capacita'  autorizzata
non inferiore a tonnellate 200; 
    f) gli oleodotti di cui all'articolo  1,  comma  8,  lettera  c),
numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239. 
  2. Fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  normative  in
materia ambientale, per le infrastrutture e  insediamenti  strategici
di cui al comma 1, le autorizzazioni previste all'articolo  1,  comma
56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero
dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel
rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge  7  agosto
1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e'
coordinato con i tempi sopra indicati. 
  4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  26  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le  autorizzazioni,  concessioni,
concerti, intese, nulla osta pareri o assensi eventualmente  previsti
per le modifiche di cui all'articolo 1,  comma  58,  della  legge  23
agosto 2004, n. 239, sono rilasciate entro il termine di  centottanta
giorni. 
  5. Dopo il comma 4 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' inserito il seguente: "4-bis. Le concessioni per l'impianto  e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui  all'articolo  52  del
codice   della   navigazione   e   delle   opere    necessarie    per
l'approvvigionamento degli stessi,  dichiarati  strategici  ai  sensi
della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale." 
  6. La disposizione di cui al comma 5 non  trova  applicazione  alle
concessioni gia' rilasciate  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  7. Al fine di ridurre gli oneri  sulle  imprese  e  migliorarne  la
competitivita'   economica    sui    mercati    internazionali,    la
semplificazione degli adempimenti, anche di natura ambientale, di cui
ai commi 3 e 4, nonche' assicurare la coerenza dei  vincoli  e  delle
prescrizioni con gli standard comunitari, il Ministero dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio  e  del  mare,  promuove  accordi  di  programma  con   le
amministrazioni competenti, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
bilancio dello Stato, per  la  realizzazione  delle  modifiche  degli
stabilimenti esistenti e per gli interventi di bonifica e  ripristino
nei siti in esercizio, necessari al mantenimento della competitivita'
dell'attivita'  produttiva  degli  impianti   industriali   e   degli
stabilimenti  di  lavorazione  e  di  stoccaggio  di   oli   minerali
strategici per l'approvvigionamento energetico del Paese. 
  8. Nel caso di trasformazione di stabilimenti di lavorazione  e  di
stoccaggio  di  oli  minerali  in  depositi  di  oli   minerali,   le
autorizzazioni  ambientali  gia'  in  essere  in  capo  ai   suddetti
stabilimenti,  in  quanto  necessarie  per  l'attivita'   autorizzata
residuale, mantengono la loro validita' fino alla naturale scadenza. 
  9. Nel caso di  attivita'  di  reindustrializzazione  dei  siti  di
interesse nazionale, i sistemi di sicurezza operativa  gia'  in  atto
possono continuare a essere eserciti senza  necessita'  di  procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto  di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la  non  compromissione
di  eventuali   successivi   interventi   di   bonifica,   ai   sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  10.  La  durata  delle  nuove  concessioni  per  le  attivita'   di
bunkeraggio a mezzo bettoline, di  cui  all'articolo  66  del  Codice
della navigazione e  all'articolo  60  del  relativo  Regolamento  di
esecuzione e' fissata in almeno dieci anni. 
  11. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 6 marzo 1997,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 64 del 18 marzo  1997  recante
"Disposizioni in materia di sostituzione del  tracciante  acetofenone
nella benzina super senza piombo con colorante verde". 
  12. Per gli interventi di metanizzazione di  cui  all'articolo  23,
comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.  51,  i  quali  siano
ancora in corso di esecuzione e non collaudati  decorsi  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini
di cui allo stesso comma  4  decorrono  dalla  entrata  in  esercizio
dell'impianto. 
  13. Sono fatte salve  le  disposizioni  tributarie  in  materia  di
accisa. 
  14. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane,  da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, e' consentito: 
    a) la detenzione promiscua di piu' parti  del  medesimo  prodotto
destinato per distinte operazioni di rifornimento; 
    b) l'utilizzo della bolletta doganale mensile  che  riepiloga  le
operazioni di bunkeraggio; 
    c) di effettuare le operazioni di  rifornimento  nell'arco  delle
ventiquattro ore con controllo a posteriori su base documentale. 
  15. Dall'attuazione del presente  articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.