Art. 2 
 
Destinazione  dei  beni  informatici  o  telematici   sequestrati   o
  confiscati  in  quanto  utilizzati  per  la  commissione  di  reati
  informatici 
  1. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, dopo l'articolo 86 e' inserito il seguente: 
    «Art. 86-bis. - (Destinazione dei beni informatici  o  telematici
sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione  dei
reati  di  cui  agli  articoli   473,   474,   615-ter,   615-quater,
615-quinquies,   617-bis,   617-ter,    617-quater,    617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,  635-quinquies,  640-ter  e
640-quinquies del codice  penale).  -  1.  I  beni  e  gli  strumenti
informatici o telematici oggetto  di  sequestro  che,  a  seguito  di
analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o  in  parte
utilizzati per la commissione dei reati di  cui  agli  articoli  473,
474,   615-ter,   615-quater,   615-quinquies,   617-bis,    617-ter,
617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter,  635-quater,
635-quinquies,  640-ter  e  640-quinquies  del  codice  penale   sono
affidati  dall'autorita'  giudiziaria  in  custodia  giudiziale   con
facolta' d'uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi
di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego  in  attivita'  di
contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello  Stato
per finalita' di giustizia. 
  2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1,  ove  acquisiti  dallo
Stato  a  seguito  di  procedimento  definitivo  di  confisca,   sono
assegnati alle amministrazioni che ne facciano  richiesta  e  che  ne
abbiano avuto l'uso ovvero,  ove  non  vi  sia  stato  un  precedente
affidamento in custodia giudiziale, agli organi  di  polizia  che  ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita' di contrasto ai crimini
informatici ovvero ad altri  organi  dello  Stato  per  finalita'  di
giustizia». 
 
          Note all'art. 2: 
              Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  (  Norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale),  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1989, n. 182, S.O.