Art. 7 
 
 
Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010,
                                n. 66 
 
  1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1841, comma 1: 
      1) dopo la parola: «militare» e' inserita la seguente: «che»; 
      2) dopo  le  parole:  «causa  di  servizio»  sono  inserite  le
seguenti: «ha diritto alla pensione normale»; 
    b) all'articolo 1874, comma 1, dopo le parole:  «della  pensione»
sono inserite le seguenti: «, dell'indennita' di ausiliaria»; 
    c) alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 1876, dopo la  parola:
«personale», ovunque ricorre, sono inserite le parole:  «  trattenuto
in servizio ovvero»; 
    d) al  comma  1  dell'articolo  1877  e'  anteposto  il  seguente
periodo: «Al  militare  cessato  dal  servizio  permanente  ai  sensi
dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un  periodo  di  tre
mesi  gli  interi  assegni  spettanti  al  pari  grado  del  servizio
permanente.»; 
    e) all'articolo 1878, comma 1, dopo le  parole:  «n.  461,»  sono
inserite le seguenti: «e dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214,»; 
    f) all'articolo 1880, comma 1: 
      1) le parole: «dell'ospedale militare»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «di  una  delle  strutture  sanitarie  militari   di   cui
all'articolo 195»; 
      2) le parole: «un  ospedale  militare»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «una delle citate strutture»; 
    g) all'articolo 1911,  comma  2,  dopo  il  numero:  «1076»  sono
inserite le seguenti parole: «, comma 1,»; 
    h) all'articolo 1916, comma 2, le  parole:  «,  in  relazione  al
beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale» sono soppresse; 
    i) all'articolo 1919, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b),
le parole: «o sottufficiali», ovunque ricorrono, sono soppresse. 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1841  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1841. (Cessazione dal servizio per infermita' non
          dipendente da causa di servizio) - 1. Il personale militare
          che  cessa  dal  servizio  permanente  per  infermita'  non
          dipendente da causa di servizio ha  diritto  alla  pensione
          normale al raggiungimento dell'anzianita'  contributiva  di
          cui all' art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1874  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.  1874.  (Ritenuta  INPDAP  sul   trattamento   di
          quiescenza) - 1.  La  ritenuta  INPDAP  e'  operata,  nella
          misura prevista per i dipendenti dello Stato  in  attivita'
          di servizio,  sull'ammontare  complessivo  della  pensione,
          dell'indennita'   di   ausiliaria   e   della   tredicesima
          mensilita', esclusa la parte pensionabile delle  indennita'
          di impiego  operativo,  percepite  durante  il  periodo  di
          permanenza in ausiliaria nonche' durante  i  corrispondenti
          periodi trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto,  se
          questi  ultimi  sono  computabili  ai  fini  degli  aumenti
          periodici biennali del 2,50 per cento dello stipendio,  nel
          sistema di calcolo retributivo. Se  il  collocamento  nella
          riserva o in  congedo  assoluto  e'  stato  determinato  da
          ferite, lesioni o  infermita'  riportate  o  aggravate  per
          causa di guerra, la ritenuta non e' operata. 
              2. (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 1876 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 1876. (Norma di  salvaguardia  per  il  personale
          trattenuto in servizio  ovvero  richiamato  dal  congedo  o
          dall'ausiliaria) - 1. Al personale trattenuto  in  servizio
          ovvero richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione
          ausiliaria spetta il trattamento economico di attivita', se
          piu' favorevole rispetto al  trattamento  di  quiescenza  e
          all'indennita' di ausiliaria in godimento.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1877 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 1877. (Non cumulabilita' delle rate  di  pensione
          con assegni di attivita' spettanti dopo la  cessazione  dal
          servizio) - 1. Al militare cessato dal servizio  permanente
          ai sensi dell'art. 929, comma 1, sono  corrisposti  per  un
          periodo di tre mesi gli interi assegni  spettanti  al  pari
          grado del servizio permanente. Si  applica  l'art.  58  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092, in materia di cumulo delle rate  di  pensione  con
          gli assegni di attivita' spettanti dopo la  cessazione  dal
          servizio.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1878 del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 1878. (Accertamento della causa di servizio) - 1.
          Ai procedimenti per la concessione, al personale  militare,
          di  benefici  collegati  al  riconoscimento  di  causa   di
          servizio, si applicano le disposizioni recate  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461,  e
          dall'art. 6 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, fermo restando  il  regime  di  definitivita'
          delle pronunce su lesioni  traumatiche  da  causa  violenta
          secondo le disposizioni dell'art. 1880.". 
              Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  1880  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art.1880. (Accertamento della dipendenza  in  caso  di
          lesioni traumatiche da causa violenta)  -  1.  Il  giudizio
          sulla  dipendenza  da  causa  di  servizio  delle   lesioni
          traumatiche e'  pronunciato  dal  direttore  di  una  delle
          strutture sanitarie militari di cui  all'art.  195,  sempre
          che dette lesioni siano immediate  o  dirette,  con  chiara
          fisionomia clinica e con  i  caratteri  dell'infortunio  da
          causa  violenta,  e  abbiano  determinato  inizialmente  il
          ricovero in una delle citate strutture. 
              2. - 7. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  1911  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1911. (Attribuzione dei sei aumenti periodici  di
          stipendio ai fini del trattamento di fine  servizio)  -  1.
          (Omissis). 
              2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio,
          di cui al comma 1, si applica anche al  personale  militare
          che ha conseguito la promozione  ai  sensi  degli  articoli
          1076, comma 1, e 1077, nonche' agli ufficiali  cessati  dal
          servizio per limiti di eta' con il  grado  di  generale  di
          corpo d'armata e gradi equiparati  e  a  quelli  che  hanno
          conseguito   una   promozione   nella   posizione   di   «a
          disposizione». 
              3. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  1916  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1916. (Contributi obbligatori degli  iscritti)  -
          1. (Omissis). 
              2.  Il  contributo  versato  al  fondo  di   previdenza
          ufficiali   dell'Esercito   italiano   e   dell'Arma    dei
          carabinieri e' determinato nella misura  del  4  per  cento
          dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo  comprendente
          la tredicesima mensilita'. 
              3. - 4. (Omissis).". 
              Si riporta il testo del commi 1 e 2 dell'art. 1919  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 1919.  (Disposizioni  relative  a  singoli  fondi
          previdenziali integrativi)- 1. L'indennita' di cui all'art.
          1914 e' dovuta ai sottufficiali  della  Marina  militare  e
          dell'Aeronautica militare iscritti da almeno  sei  anni  al
          pertinente fondo, i quali sono: 
              a)  trasferiti  nei   ruoli   dei   dipendenti   civili
          dell'Amministrazione  dello  Stato,  con  decorrenza  dalla
          nomina a dipendente civile di ruolo; 
              b) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo,
          con  decorrenza  dalla  nomina  a  ufficiale  in   servizio
          permanente effettivo, salvo espressa rinuncia limitatamente
          ai soggetti di cui al comma 3. 
              2. La disposizione di cui all' art. 1917, si applica al
          personale di cui al comma 1 che, prima  del  compimento  di
          sei anni di iscrizione al fondo, e': 
              a)  trasferito   nei   ruoli   del   personale   civile
          dell'Amministrazione dello Stato; 
              b) nominato ufficiale in servizio permanente effettivo,
          salvo espressa rinuncia limitatamente ai soggetti di cui al
          comma 3. 
              3. - 4. (Omissis).".