Art. 3 
 
               Requisiti per l'inserimento nell'elenco 
 
  1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli  enti
locali, i  richiedenti  devono  essere  in  possesso  di  determinati
requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali di  cui
al precedente articolo 1, comma 3, fermo restando quanto previsto dal
successivo articolo 4 per la fase di prima applicazione. 
  2. Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
    b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre  dell'anno
precedente, di almeno 10 crediti formativi  per  aver  partecipato  a
corsi e/o seminari formativi in materia di  contabilita'  pubblica  e
gestione economica  e  finanziaria  degli  enti  territoriali  i  cui
programmi di approfondimento ed i relativi  test  di  verifica  siano
stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno. 
  3. Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
    b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un
ente locale per la durata di tre anni; 
    c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre  dell'anno
precedente, di almeno 10 crediti formativi  per  aver  partecipato  a
corsi e/o seminari formativi in materia di  contabilita'  pubblica  e
gestione economica  e  finanziaria  degli  enti  territoriali  i  cui
programmi di approfondimento ed i relativi  test  di  verifica  siano
stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno. 
  4. Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori  legali
o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
    b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti  presso
enti locali, ciascuno per la durata di tre anni; 
    c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre  dell'anno
precedente, di almeno 10 crediti formativi  per  aver  partecipato  a
corsi e/o seminari formativi in materia di  contabilita'  pubblica  e
gestione economica  e  finanziaria  degli  enti  territoriali  i  cui
programmi di approfondimento ed i relativi  test  di  verifica  siano
stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno. 
  5. Il Ministero dell'interno puo' organizzare  direttamente,  senza
oneri   per   lo   Stato,   avvalendosi   della   Scuola    Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno, corsi e  seminari  in  materia  di
contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria  degli  enti
locali che consentono il conseguimento del requisito riferito  ai  10
crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi.