Art. 4 
 
Requisiti per l'inserimento nell'elenco in sede di prima applicazione 
 
  1. In sede di prima applicazione delle  disposizioni  del  presente
decreto, sono richiesti i seguenti requisiti. 
  2. Per la fascia 1) degli enti locali, fermo restando il  requisito
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e' necessario: 
    a) aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente
decreto, richiesta di svolgere la funzione quale organo di  revisione
di ente locale; 
    b) aver conseguito almeno 15  crediti  formativi,  acquisiti  nel
triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali
o associazioni rappresentative degli stessi, per aver  partecipato  a
corsi e/o seminari formativi in materia di  contabilita'  pubblica  e
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. 
  3. Per le fasce 2 e 3 degli  enti  locali  e'  necessario  -  fermi
restando, rispettivamente, i requisiti di cui all'articolo 3, commi 3
lett. a) e b) e 4, lett. a) e b) - il  conseguimento,  in  luogo  dei
crediti formativi rispettivamente previsti dallo stesso  articolo  3,
commi 3 lett. c) e 4) lett.  c),  di  almeno  15  crediti  formativi,
acquisiti nel triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini
professionali o associazioni rappresentative degli stessi,  per  aver
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita'
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.