Art. 5 
 
        Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario 
 
  1. I revisori dei conti degli  enti  locali  sono  scelti  mediante
estrazione a sorte dall'elenco formato ai  sensi  delle  disposizioni
del presente decreto. Completata la fase di  formazione  dell'elenco,
il Ministero  dell'interno  rende  noto  con  avviso  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato  anche  sulle  pagine
del sito internet del Ministero stesso, la data  di  effettivo  avvio
del nuovo procedimento per la scelta  dei  revisori  in  scadenza  di
incarico. 
  2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della  scadenza
dell'incarico del proprio organo di revisione  economico  finanziario
alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della  provincia  di
appartenenza con almeno 15 giorni  di  anticipo  nel  primo  mese  di
effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e,  successivamente,
almeno due mesi prima della scadenza stessa. In  caso  di  cessazione
anticipata dall'incarico, la comunicazione  dovra'  essere  inoltrata
immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale
cessazione. 
  3. La Prefettura-Ufficio territoriale  del  governo  comunica  agli
enti locali interessati il giorno in cui si  procedera'  alla  scelta
dei revisori presso la  sede  della  stessa  Prefettura.  Nel  giorno
fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo
delegato, si procede all'estrazione a sorte,  con  procedura  tramite
sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco  ed  in
relazione a  ciascuna  fascia  di  enti  locali  dei  nominativi  dei
componenti degli  organi  di  revisione  da  rinnovare.  Per  ciascun
componente dell'organo di revisione da rinnovare sono  estratti,  con
annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il  primo  dei
quali e' designato per la nomina di revisore  dei  conti  mentre  gli
altri subentrano, nell'ordine  di  estrazione,  nell'eventualita'  di
rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte  del  soggetto
da designare. 
  4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito
verbale e data  comunicazione  a  ciascun  ente  locale  interessato,
affinche' provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a  nominare
quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti  estratti
previa  verifica  di  eventuali  cause  di  incompatibilita'  di  cui
all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o  di
altri impedimenti previsti dagli articoli  235  e  238  dello  stesso
decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia. 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo degli articoli 235, 236 e  238  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000 n. 227, S.O. : 
              "Art.   235.   (Durata   dell'incarico   e   cause   di
          cessazione). - 1. L'organo di revisione contabile  dura  in
          carica tre anni a  decorrere  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera o  dalla  data  di  immediata  eseguibilita'
          nell'ipotesi di cui  all'articolo  134,  comma  3,  e  sono
          rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda
          a  sostituzione  di  un  singolo   componente   la   durata
          dell'incarico del  nuovo  revisore  e'  limitata  al  tempo
          residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata
          a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano
          le norme relative alla proroga degli organi  amministrativi
          di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1,
          e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  293,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 
              2. Il revisore e' revocabile solo per  inadempienza  ed
          in particolare per la mancata presentazione della relazione
          alla proposta di deliberazione  consiliare  del  rendiconto
          entro il  termine  previsto  dall'articolo  239,  comma  1,
          lettera d). 
              3. Il revisore cessa dall'incarico per: 
              a) scadenza del mandato; 
              b) dimissioni volontarie; 
              c) impossibilita' derivante  da  qualsivoglia  causa  a
          svolgere l'incarico per un periodo di tempo  stabilito  dal
          regolamento dell'ente." 
              "Art. 236.  (Incompatibilita'  ed  ineleggibilita'  dei
          revisori). - 1.  Valgono  per  i  revisori  le  ipotesi  di
          incompatibilita' di cui al primo comma  dell'articolo  2399
          del  codice  civile,  intendendosi  per  amministratori   i
          componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. 
              2. L'incarico di  revisione  economico-finanziaria  non
          puo'  essere  esercitato  dai   componenti   degli   organi
          dell'ente locale e  da  coloro  che  hanno  ricoperto  tale
          incarico nel biennio precedente  alla  nomina,  dai  membri
          dell'organo regionale di controllo, dal  segretario  e  dai
          dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato
          l'organo   di   revisione   economico-finanziaria   e   dai
          dipendenti delle  regioni,  delle  province,  delle  citta'
          metropolitane, delle comunita' montane e  delle  unioni  di
          comuni  relativamente  agli  enti  locali  compresi   nella
          circoscrizione territoriale di competenza. 
              3. I componenti degli organi di revisione contabile non
          possono  assumere  incarichi  o  consulenze  presso  l'ente
          locale  o  presso  organismi  o  istituzioni  dipendenti  o
          comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso." 
              "Art. 238. (Limiti all'affidamento di incarichi). -  1.
          Salvo diversa disposizione del regolamento di  contabilita'
          dell'ente  locale  ciascun  revisore  non   puo'   assumere
          complessivamente piu' di otto incarichi  tra  i  quali  non
          piu'  di  quattro  incarichi  in  comuni  con   popolazione
          inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in  comuni  con
          popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non
          piu' di uno in comune con popolazione pari  o  superiore  a
          100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con
          popolazione  pario  superiore  a  100.000  abitanti  e   le
          comunita' montane ai comuni  con  popolazione  inferiore  a
          5.000 abitanti. 
              2.  L'affidamento   dell'incarico   di   revisione   e'
          subordinato alla dichiarazione, resa  nelle  forme  di  cui
          alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
          integrazioni, con la quale il soggetto attesta il  rispetto
          dei limiti di cui al comma 1.".