Art. 5 Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario 1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico. 2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovra' essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione. 3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procedera' alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali e' designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualita' di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare. 4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a ciascun ente locale interessato, affinche' provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilita' di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.
Note all'art. 5: Si riporta il testo degli articoli 235, 236 e 238 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000 n. 227, S.O. : "Art. 235. (Durata dell'incarico e cause di cessazione). - 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutivita' della delibera o dalla data di immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d). 3. Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie; c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente." "Art. 236. (Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori). - 1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. 2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo' essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. 3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso." "Art. 238. (Limiti all'affidamento di incarichi). - 1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilita' dell'ente locale ciascun revisore non puo' assumere complessivamente piu' di otto incarichi tra i quali non piu' di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pario superiore a 100.000 abitanti e le comunita' montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 2. L'affidamento dell'incarico di revisione e' subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.".