Art. 6 
 
                      Composizione del collegio 
 
  1. Nei casi di composizione  collegiale  dell'organo  di  revisione
economico finanziario, le funzioni di presidente  del  collegio  sono
svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di
incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di  egual  numero
di  incarichi  ricoperti,  ha   rilevanza   la   maggior   dimensione
demografica degli enti presso i quali si e' gia' svolto l'incarico. 
  2. A decorrere dalla scadenza del termine di  cui  all'articolo  5,
comma  1),  non  trovano  applicazione  le  disposizioni  riguardanti
l'individuazione dei componenti del collegio dei  revisori  e  quelle
relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al
componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta il testo dell'art. 234  del  citato  decreto
          legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art. 234. (Organo di revisione economico-finanziario).
          - 1.  I  consigli  comunali,  provinciali  e  delle  citta'
          metropolitane eleggono con voto limitato a  due  componenti
          un collegio di revisori composto da tre membri. 
              2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti: 
              a) uno  tra  gli  iscritti  al  registro  dei  revisori
          contabili, il quale svolge le funzioni  di  presidente  del
          collegio; 
              b)  uno  tra  gli  iscritti   nell'albo   dei   dottori
          commercialisti; 
              c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 
              3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000
          abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane
          la revisione economico-finanziaria e' affidata ad  un  solo
          revisore eletto dal  consiglio  comunale  o  dal  consiglio
          dell'unione di  comuni  o  dall'assemblea  della  comunita'
          montana a maggioranza assoluta dei membri e  scelto  tra  i
          soggetti di cui al comma 2. 
              4. Gli enti locali comunicano  ai  propri  tesorieri  i
          nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20
          giorni  dall'avvenuta  esecutivita'   della   delibera   di
          nomina.".