Art. 8 Formazione e aggiornamento dell'elenco 1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, previa verifica della documentazione per l'accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso. 2. Dall'elenco cosi' formato verranno estratti i nominativi dei revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013. 3. Con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, consultabile anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, verra' fissato il termine non superiore a 30 giorni dall'avviso stesso entro il quale i soggetti gia' iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013 dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione. Nel predetto avviso in Gazzetta Ufficiale sara' prevista la possibilita' di presentare domanda di iscrizione anche ai soggetti non iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013. 4. I nominativi dei revisori dei conti, a decorrere dall'1 marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2013, saranno estratti dall'elenco aggiornato secondo le modalita' di cui al comma 3. 5. Per la fase a regime, che decorre dall'1 gennaio 2014, il mantenimento nell'elenco per i soggetti gia' iscritti e' soggetto all'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalita' e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Con lo stesso avviso sara' prevista la possibilita' di presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti. Sulla base della documentazione acquisita, il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali provvede, annualmente, all'aggiornamento dell'elenco al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014. 6. Il venir meno dell'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori legali, nonche' il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, comportano la cancellazione dall'elenco.
Note all'art. 8: Si riporta il testo dell'articolo 248, comma 5, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149: "5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonche' di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.".