Art. 8 
 
               Formazione e aggiornamento dell'elenco 
 
  1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari  interni
e   territoriali,   previa   verifica   della   documentazione    per
l'accertamento dei requisiti, provvede  alla  formazione  dell'elenco
dei revisori dei conti degli enti locali entro 90 giorni dal  termine
di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso. 
  2. Dall'elenco cosi' formato verranno  estratti  i  nominativi  dei
revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013. 
  3. Con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana, consultabile anche  sulle  pagine  del  sito  internet  del
Ministero  dell'interno-Dipartimento  per  gli   affari   interni   e
territoriali, verra' fissato il termine non  superiore  a  30  giorni
dall'avviso  stesso  entro  il  quale  i   soggetti   gia'   iscritti
nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013 dovranno dimostrare il
possesso  dei  requisiti  di  cui   all'articolo   3,   a   pena   di
cancellazione.  Nel  predetto  avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  sara'
prevista la possibilita' di presentare domanda di iscrizione anche ai
soggetti non iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013. 
  4. I nominativi dei revisori dei conti, a  decorrere  dall'1  marzo
2013 e  fino  al  31  dicembre  2013,  saranno  estratti  dall'elenco
aggiornato secondo le modalita' di cui al comma 3. 
  5. Per la fase a  regime,  che  decorre  dall'1  gennaio  2014,  il
mantenimento nell'elenco per i soggetti  gia'  iscritti  e'  soggetto
all'onere della dimostrazione del  permanere  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalita' e  termini
che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet  del
Ministero  dell'interno-Dipartimento  per  gli   affari   interni   e
territoriali. Con lo stesso avviso sara' prevista la possibilita'  di
presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti. Sulla base  della
documentazione acquisita, il Ministero dell'interno-Dipartimento  per
gli   affari   interni   e   territoriali   provvede,    annualmente,
all'aggiornamento dell'elenco  al  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014. 
  6.  Il  venir   meno   dell'iscrizione   all'ordine   dei   dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei  revisori
legali, nonche' il verificarsi delle condizioni di  cui  all'articolo
248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  come  sostituito
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 149, comportano la cancellazione dall'elenco. 
 
          Note all'art. 8: 
              Si riporta il testo dell'articolo  248,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito
          dall'articolo  6,  comma  1,  del  decreto  legislativo   6
          settembre 2011 n. 149: 
              "5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  1
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori  che
          la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili,  anche  in
          primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei
          cinque  anni  precedenti  il   verificarsi   del   dissesto
          finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci
          anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti
          locali e di rappresentante  di  enti  locali  presso  altri
          enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati,  ove  la
          Corte,  valutate  le  circostanze  e  le  cause  che  hanno
          determinato il dissesto,  accerti  che  questo  e'  diretta
          conseguenza  delle  azioni  od  omissioni  per   le   quali
          l'amministratore  e'  stato  riconosciuto  responsabile.  I
          sindaci e i presidenti di provincia  ritenuti  responsabili
          ai  sensi  del  periodo  precedente,  inoltre,   non   sono
          candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche  di
          sindaco, di  presidente  di  provincia,  di  presidente  di
          Giunta regionale, nonche' di membro dei consigli  comunali,
          dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
          regionali, del Parlamento e  del  Parlamento  europeo.  Non
          possono altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci
          anni  la  carica  di  assessore  comunale,  provinciale   o
          regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o  partecipati
          da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di
          dissesto, la Corte dei conti accerti gravi  responsabilita'
          nello svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori,
          o ritardata o mancata comunicazione, secondo  le  normative
          vigenti, delle  informazioni,  i  componenti  del  collegio
          riconosciuti  responsabili  in  sede  di   giudizio   della
          predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei
          revisori degli enti locali e degli enti ed  organismi  agli
          stessi riconducibili fino a dieci anni, in  funzione  della
          gravita' accertata. La Corte dei  conti  trasmette  l'esito
          dell'accertamento   anche   all'ordine   professionale   di
          appartenenza  dei   revisori   per   valutazioni   inerenti
          all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.".