Art. 9 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione
al registro dei revisori legali si  intende  riferito  all'iscrizione
nel registro dei revisori contabili. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,  e'  inserito
nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  e  sara'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. E' fatto  obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
    Roma, 15 febbraio 2012 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012 
Interno, registro n. 2, foglio n. 175 
 
          Note all'art. 9: 
              Per i riferimenti al citato decreto legislativo  n.  39
          del 2010, si veda nelle note alle premesse.