Art. 2 1. Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di fallimento, il compenso e' liquidato al termine della procedura, in base ai parametri indicati nell'articolo 1, tenuto conto dell'opera prestata e in applicazione di criteri di cui all'articolo 39, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni. 2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore e' liquidato in proporzione all'opera prestata, in modo pero' da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'articolo 1, comma 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore e' inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all'articolo 1, comma 2.
Note all'art. 2: Per il testo dell'articolo 39 del citato regio decreto n. 267 del 1942, si veda nelle note alle premesse.