Art. 2 
 
  1. Qualora il curatore cessi dalle funzioni  prima  della  chiusura
delle operazioni di fallimento, il compenso e' liquidato  al  termine
della procedura, in  base  ai  parametri  indicati  nell'articolo  1,
tenuto conto dell'opera prestata e in applicazione di criteri di  cui
all'articolo 39, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267  e
successive modificazioni. 
  2. Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso
dovuto al curatore e' liquidato in proporzione all'opera prestata, in
modo  pero'  da  non  eccedere  in   nessun   caso   le   percentuali
sull'ammontare  dell'attivo,  previste  dall'articolo  1,  comma   1,
calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col  concordato  viene
attribuito ai  creditori.  Al  curatore  e'  inoltre  corrisposto  il
compenso supplementare di cui all'articolo 1, comma 2. 
 
          Note all'art. 2: 
              Per il testo dell'articolo 39 del citato regio  decreto
          n. 267 del 1942, si veda nelle note alle premesse.