Art. 4 
 
  1. Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non puo'
essere inferiore, nel suo complesso, a 811,35  euro,  salvo  il  caso
previsto dall'articolo 2, comma 1. 
  2. Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese
generali in ragione del 5% sull'importo  del  compenso  liquidato  ai
sensi degli articoli 1, 2, 3 e del comma  1  del  presente  articolo,
nonche' il rimborso delle  spese  vive  effettivamente  sostenute  ed
autorizzate dal giudice delegato,  documentalmente  provate,  escluso
qualsiasi altro compenso o  indennita'.  Nel  caso  di  trasferimento
fuori dalla residenza spetta il  trattamento  economico  di  missione
previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di  primo
dirigente.